Scuola secondaria di primo e secondo grado, dalla dotazione organica alla formazione delle classi: le indicazioni del Ministero [PDF]

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il decreto interministeriale con le dotazioni organiche del personale docente per il 2022-23 e la relativa nota di accompagnamento con le indicazioni operative. Ecco cosa c’è da sapere sulla scuola secondaria di primo e di secondo grado.

In primis la nota ministeriale ricorda alcune disposizioni che riguardano sia la scuola media che quella superiore, come il fatto che l’attribuzione delle ore sviluppate dall’organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.

In tale ottica, le scuole opereranno avvalendosi della procedura prevista dal sistema informativo (funzione “classi su classi di concorso”). Ovviamente, nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nell’istituzione scolastica.

Scuola secondaria di primo grado

Nello specifico della scuola secondaria di primo grado, sono previsti due modelli di articolazione oraria: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.

Con riferimento all’insegnamento dello Strumento musicale, la nota del 13 aprile evidenzia che rimangono confermati per l’a.s. 2022/2023 i criteri fissati dalla normativa vigente (D.M. 6 agosto 1999, n. 201) ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti.

Al fine di assicurare il mantenimento dell’insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni, per ciascuno dei quattro strumenti musicali, non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; l’eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento, che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

Scuola secondaria di Secondo grado

Nelle istituzioni scolastiche di secondo grado in cui sono presenti percorsi di diversa tipologia (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei: istituti di istruzione superiore) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi, il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. È consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Al fine poi di garantire un’offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell’offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, come parametro indicativo e derogabile motivatamente al fine di garantire la continuità didattica, non superino le 20 ore settimanali sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia dei curricoli, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’offerta formativa.

Per gli istituti tecnici e professionali, nei limiti dell’organico dell’autonomia ad essi assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20 per cento del monte ore previsto dal quadro orario.

Per l’istruzione liceale, tale quota non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso nei piani di studio. L’utilizzo di dette quote di autonomia non deve determinare esuberi di personale.

L’organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, è definito in coerenza ai quadri orari vigenti, avendo cura in particolare, considerata l’attribuzione di risorse aggiuntive in base alla L. 145/2018, di attribuire in organico di diritto i posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e seconde. In particolare, l’organico viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l’insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d’insieme attivato all’interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre. Si richiama quanto già indicato con Nota Miur n. 22165 del 19/5/2017, nella fase di determinazione dell’organico da parte degli Uffici territoriali è necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi, anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche, nella considerazione complessiva delle disponibilità di organico e, relativamente ai posti di potenziamento, utilizzando soltanto posti vacanti e disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della medesima istituzione scolastica.

NOTA [PDF]

, 2022-04-18 18:00:00, Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il decreto interministeriale con le dotazioni organiche del personale docente per il 2022-23 e la relativa nota di accompagnamento con le indicazioni operative. Ecco cosa c’è da sapere sulla scuola secondaria di primo e di secondo grado.
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