Maltempo in arrivo nel Sud Italia, arriva la decisione da parte dei sindaci di disporre per domani, 23 novembre 2023, la chiusura delle scuole. Situazione particolarmente complicata in Sicilia e Calabria. Allerta arancione in quasi tutto il territorio siciliano e in parte di quello calabrese.
Diversi i sindaci che hanno emesso ordinanza di chiusura di tutti gli istituti di ordine e grado sui loro territori. L’elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.
Campania
- Benevento
Calabria
Provincia di Catanzaro
- Catanzaro
- Amaroni
- Botricello
- Caraffa di Catanzaro
- Chiaravalle
- Cropani
- Gasperina
- Gimigliano
- Girifalco
- Marcedusa
- Palermiti
- Petronà
- San Floro
- Satriano
- Sellia Marina
- Settingiano
- Soverato
- Stalettì
- Taverna di Catanzaro
Provincia di Cosenza
- Acri
- Cariati
- Vilapiana
Provincia di Crotone
- Crotone
- Caccuri
- Cerenzia
- Cirò
- Belvedere di Spinello
- Isola capo Rizzuto
- Melissa
- Mesoraca
- Petilla Policastro
- Roccabernarda
- Rocca di Neto
- Scandale
Provincia di Reggio Calabria
- Melito di Porto Salvo
Provincia di Vibo Valentia
- Serra San Bruno
- San Nicola da Crissa
Sicilia
Provincia di Messina
- Alì
- Alì Terme
- Antillo
- Castelmola
- Fiumedinisi
- Forza d’Agrò
- Furci Siculo
- Gallodoro
- Giardini Naxos
- Itala
- Letojanni
- Limina
- Mandanici
- Mongiuffi Melia
- Nizza di Sicilia
- Pagliara
- Roccalumera
- Sant’Alessio Siculo
- Santa Teresa di Riva
- Savoca
- Scaletta Zanclea
- Taormina
Provincia di Catania
- Aci Bonaccorsi
- Aci Catena
- Aci Castello
- Acireale
- Aci Sant’Antonio
- Giarre
- San Gregorio di Catania
- Valverde
Provincia di Siracusa
- Rosolini
Toscana
- Montecatini Terme
NOTA BENE La situazione meteorologica richiede monitoraggio costante e i cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo e sulle eventuali ulteriori chiusure scolastiche nelle loro aree di residenza.
Scuole chiuse per maltempo: stop alle attività didattiche e totale chiusura, ecco la differenza. No DaD. I giorni si recuperano?
Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?
La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.
Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.
Sospensione delle attività
La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.
I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.
Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.
Chiusura delle scuole
La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.
Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.
Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.
Il Ministero, con circolare del 12 febbraio 2012 ha specificato
“Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.”
Quindi l’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.
Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare
No didattica a distanza
Infine, è fondamentale sottolineare che la didattica a distanza (DAD) è stata attivata solo in casi di emergenza sanitaria COVID, e non può essere utilizzata in situazioni di maltempo o altre emergenze.
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