Nel sistema scolastico italiano operano oltre alle istituzioni gestite direttamente dallo stato, delle istituzioni non statali gestite da enti e privati in osservanza al principio della libertà educativa previsto dall’art. 33 della Costituzione.
Istituzioni non statali
La Costituzione, nel rispetto del diritto dovere dei genitori di istruire e educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, assegna alla repubblica il compito di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi al fine di garantire il diritto allo studio di tutti anche dei meno abbienti consentendo a chiunque, sulla base del principio della pluralità, di istituire scuole di vario tipo senza oneri per lo Stato.
Scuole non statali
Le istituzioni scolastiche non statali, gestite da enti o privati sia d’ispirazione religiosa sia laica, sono di due tipi: scuole paritarie di ogni ordine e grado, scuole non paritarie.
Le scuole paritarie, riconosciute dallo Stato ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, svolgono un servizio pubblico attenendosi alle disposizioni generali dettate dallo Stato e contribuiscono a garantire il diritto allo studio degli studenti impegnandole ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni con disabilità e a contribuire a realizzare l’obbligo d’istruzione previsto dall’art. 34 della Costituzione. Le suddette scuole, in quanto riconosciute dallo Stato come istituzioni che svolgono un servizio pubblico, garantiscono con le stesse modalità:
• lo svolgimento degli esami di Stato;
• l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione;
• a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali.
Requisiti necessari per diventare scuola paritaria
Un’istituzione scolastica privata che voglia diventare paritaria deve avanzare richiesta agli USR entro il 31 marzo di ogni anno scolastico e avere i seguenti requisiti:
1) un PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
2) attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
3) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
4) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
5) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
6) l’applicazione delle norme vigenti in materia d’inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
7) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase d’istituzione di nuovi corsi completi, a iniziare dalla prima classe;
8) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
9) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante ,fermo restante che in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali.
Le scuole non paritarie
Le scuole non paritarie iscritte in elenchi regionali, aggiornati ogni anno, di fatto contribuiscono a garantire l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, anche se non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale. Gli studenti che frequentano le scuole non paritarie al termine di ogni percorso scolastico o se dovessero decidere di continuare gli studi in una scuola statale o paritaria devono sostenere un esame d’idoneità.
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