Il tar di Napoli: ha ragione l’amministrazione che non prevede
sessioni di recupero
La candidata non veniva ammessa a partecipare alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con decreto del Direttore Generale n. 82/2012, per la copertura di posti a cattedra finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado, in quanto, convocata per prendere parte alla prova del giorno 18.12.2012, alle ore 9,00, giungeva sul posto con trenta minuti di ritardo e veniva considerata assente.
La medesima ricorrente aveva impugnato la sua non ammissione, indicando che il ritardo sarebbe stato attribuibile a causa indipendente dalla sua volontà, ovvero, in particolare, alla circostanza che il treno che aveva preso per giungere sul luogo di svolgimento della prova aveva accumulato ritardo a causa di uno sciopero non programmato di soggetti che avevano occupato la linea ferroviaria, non consentendo il regolare transito dei convogli.