Sempre la mascherina in classe

Rigettato il ricorso di alcuni genitori che lamentavano difficoltà respiratorie dei figli

di Marco Nobilio

Gli alunni dai 6 anni in poi devono tenere la mascherina per tutta la durata delle lezioni in presenza. Perlomeno fino a quando non sarà dimostrato scientificamente che l’uso di questi dispositivi individuali di protezione arreca danno agli alunni. Così ha deciso, in via provvisoria, il presidente della terza sezione del Consiglio di stato con un decreto cautelare emesso il 26 novembre scorso (6795/2020). Con lo stesso decreto è stato ordinato al ministero dell’istruzione di fornire il verbale reso dal comitato tecnico scientifico nella riunione dell’8 novembre scorso (124). Documento sul quale si è basata la decisione dell’amministrazione di disporre l’uso della mascherina per gli alunni dai 6 anni in su durante le lezioni in presenza. Decisione che discende da un’interpretazione del decreto del presidente del consiglio del 3 novembre scorso. Che è stata adottata con la nota 1994 del giorno 9 dello stesso mese.

A questo proposito, il presidente della terza sezione ha spiegato che l’acquisizione del documento è necessaria soprattutto per orientare la decisione collegiale del Tar che si terrà all’esito dell’udienza del 16 dicembre prossimo. Il giudizio davanti al giudice amministrativo, infatti, prevede varie fasi. In prima battuta il rito si svolge davanti alla competente sezione del Tar e, se viene richiesto dal ricorrente (come in questo caso), la fase di merito può essere preceduta da una fase cautelare. Vale adire, da un giudizio preliminare ai fini del quale al Tar viene chiesto di pronunciarsi in via provvisoria. Per chiedere l’attivazione della fase cautelare, il ricorso deve muovere dalla sussistenza di due elementi.

Il primo è il fumus boni iuris, ai fini del quale è necessario che il ricorso risulti giuridicamente fondato già da una sommaria lettura degli atti da parte del giudice. Il secondo elemento è il periculum in mora, che sussiste laddove i tempi lunghi del giudizio di merito determinerebbero l’insorgenza di un danno grave e irreparabile tale da vanificare l’azione legale.

Anche all’interno della fase cautelare vi sono due momenti distinti. Il primo è il giudizio davanti al presidente della sezione del Tar alla quale è stato rivolto il ricorso, che decide senza ascoltare l’amministrazione convenuta (inaudita altera parte). Si ricorre a questo strumento nei casi in cui anche il decorso del tempo del giudizio in via d’urgenza ordinario determinerebbe un danno grave e irreparabile.

Qualora il presidente del Tar della sezione impegnata nel giudizio rigetti il ricorso, il ricorrente, senza attendere la fase del giudizio cautelare davanti al collegio, può impugnare il rigetto davanti al presidente della competente sezione del Consiglio di stato. Che può rendere inefficace il rigetto operato dal presidente del Tar e disporre diversamente, anche accogliendo il ricorso. E può comunque disporre anche altre operazioni. Come nel caso della decisione del 26 novembre, in cui il presidente della III sezione del Consiglio di stato ha disposto che l’amministrazione depositi il verbale del comitato tecnico scientifico.

Se il presidente rigetta il ricorso, il giudizio prosegue davanti al Tar. In questa fase, però, è l’intera sezione che si pronuncia collegialmente (presidente, consigliere e consigliere estensore). Ed ecco spiegato il perché del fatto che il presidente della terza sezione del Consiglio di stato abbia fatto riferimento alla prosecuzione del giudizio davanti al Tar.

Il 16 dicembre prossimo, quindi, il giudizio proseguirà, sempre in sede cautelare, davanti alla prima sezione del Tar del Lazio. Che esaminerà il ricorso anche alla luce dei documenti che presenterà l’amministrazione e deciderà di conseguenza. Stando così le cose, però, è ragionevole ritenere che il giudizio risulterà superato dagli eventi. L’obbligo di portare la mascherina in classe, per gli alunni dai 6 anni in su, infatti, è una misura contenuta nel decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 novembre scorso, i cui effetti rimarranno in vigore solo fino a domani, 3 dicembre 2020. Salvo non venga prorogata.

Pietro Guerra

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