Servizio di leva come punteggio per le graduatorie ATA, si può valutare o no? Orientamenti contrastanti, ecco cosa dicono i tribunali

La giurisprudenza in questo momento sta nuovamente offendo due orientamenti contrastanti su una vicenda che rischia di determinare delle rivoluzioni all’interno delle graduatorie ATA. Ed allora sorge una riflessione: nel caso in cui dovesse consolidarsi l’orientamento che vuole il riconoscimento a pieno titolo del servizio militare od equiparato prestato non in costanza di nomina a quello prestato in costanza di nomina, perché chi ha deciso di percorrere una strada diversa, ad esempio rinviarlo per motivi di studio?

La norma contestata
Il D.M. n. 50/2021 all’allegato “A” “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A”, nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva”.

Dunque, è evidente una disparità di trattamento tra chi ha effettuato il servizio militare o similare in costanza di nomina, e chi no, in relazione al punteggio che dovrà essere riconosciuto in graduatoria.

L’orientamento negativo

Con Sentenza n 11602/2022 del 29 dicembre 2022, il CdS ha sostenuto che sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice di idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha alcuna attinenza”. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina e preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla ≪posizione di lavoro≫ (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poichè, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione.

Tale orientamento contrasta con quello che si sta affermando attualmente, che chiameremo come orientamento positivo.

L’orientamento positivo

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell’ordinanza n. 5679/2020 afferma che “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe,infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cuichi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali oselettivi”.

È lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). N.00266/2023 Consiglio di Stato del 9/1/2023

L’abrogazione del servizio di leva

Come è noto, la disciplina dettata dalla legge n. 331/2000, ha inciso proprio sugli elementi fondamentali del servizio militare (abolendolo in toto in tempo di pace e prevedendolo solo, e in termini eventuali, in caso di guerra o situazioni assimilate e subordinatamente alla insufficienza quantitativa del persone militare professionale) e sulla ratio dello stesso (ritenuta maggiore idoneità ad assicurare la difesa militare dello Stato di forze armate formate da professionisti rispetto al coinvolgimento di tutti i cittadini dotati dei necessari requisiti) Cass. Sez. 1, c.c., n. 886, 7/3/2006

Chiedere il rinvio del servizio di leva per ragioni di studio, non significava ottenere l’esenzione

Come ha rilevato anche la giurisprudenza in tema di reclutamento obbligatorio le situazioni temporaneamente ostative, direttamente o indirettamente riconducibili alla condotta volontaria dei “soggetti alla leva” – come la frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore o universitaria, la residenza all’estero con rimpatrio definitivo prima del compimento del ventisettesimo anno d’età (artt. 2. 3 e 10 D. Lgs. N. 504/97) comportano non l’esenzione, ma unicamente il ritardo nella prestazione del servizio militare. Cass. Sez. 1, ud. pubbl. , sent. n. 577 del 20/05/2003

La sospensione del servizio di leva ed il mancato riconoscimento del punteggio a chi in graduatoria, ma ha rinviato il servizio di leva

Il servizio di leva obbligatorio in Italia è stato sospeso dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 ( Legge Martino). Anche se occorre ricordare che in base all’articolo 1929 del Codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, difatti, si prevede che questo possa essere ripristinato solo se “il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni “, nei casi citati dalla normativa.

Ora, dal momento in cui si tende, forse, a sanare la differenza di trattamento tra chi ha svolto il servizio di leva od equiparato in costanza di nomina e chi no, ai fini del punteggio in graduatoria ATA, perchè non riconoscere un punteggio anche a chi ha rinviato il servizio di leva per ragioni di studio, dunque contribuendo a qualificare non solo la propria posizione personale ma ha contribuito ad innalzare il livello culturale del Paese?

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