Una studentessa era stata esclusa dall’esame di maturità a causa delle 5 insufficienze. Tuttavia, il Tar ha deciso di riammetterla concedendole la partecipazione alle prove suppletive dell’esame di Stato. Il motivo? Permettere alla ragazza di andare all’Università, ad Economia aziendale, i cui test di ingresso li ha già superati.
La vicenda viene ripresa da La Repubblica e riguarda una studentessa del liceo Da Vinci di Trento che, una volta superati i test di ingresso al corso di economia aziendale, potrà grazie al Tar, partecipare alla maturità.
Sì all’esame di maturità anche con cinque insufficienze. Parola del Tar. Una studentessa del liceo Da Vinci di Trento potrà così partecipare all’esame di Stato malgrado i suoi insegnanti non la avessero ammessa per le carenze in diverse materie. Il Tar ha invece ammesso la giovane ricorrente con riserva, con un decreto del 29 giugno scorso firmato dal presidente Fulvio Rocco.
Il decreto dei giudici amministrativi rileva infatti che la giovane potrà partecipare all’esame di maturità “esclusivamente in considerazione del pregiudizio dedotto dalla ricorrente”. Pertanto, la studentessa a luglio potrà sostenere la prova suppletiva ma il 27 luglio il Tar deciderà sulla richiesta di sospensiva della mancata ammissione.
La nota dolente della faccenda sono le 5 insufficienze che la studentessa ha in materie chiave come matematica, fisica, scienze naturali, diritto e italiano. I legali, tuttavia, sostengono che la scuola non avrebbe organizzato i corsi di recupero necessari, anche se previsti dalla normativa, per consentire alla giovane di colmare le insufficienze.
Il Tar dal canto suo spiega però che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi durante l’anno non sono sufficienti a giustificare o modificare l’esito negativo delle prove sostenute dallo studente durante l’anno, visto che il giudizio di non ammissione si fonda solo sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e dell’incompleta maturazione personale.
La situazione è dunque delicata perchè il giudice ha osservato che la giovane ha avuto un rendimento discontinuo nel corso dell’anno, riportando voti costantemente negativi in materie importanti.
Nel decreto monocratico, il Tar sottolinea inoltre che non va “sottaciuto che lo stesso giudizio di non ammissione riferisce anche di numerose assenze e ritardi da parte della studentessa, in ordine ai quali nulla viene obiettato nel ricorso presentemente in esame”.
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