La ricorrente ha impugnato la mancata ammissione alla classe- deliberata dal consiglio di classe dell’Istituto resistente all’esito della valutazione finale.
Proveniente da un altro Istituto, l’alunna aveva in precedenza affrontato gli esami integrativi per essere ammessa alla classe successiva dell’indirizzo scolastico prescelto. Non avendoli superati, veniva iscritta alla classe considerata che frequentava, tuttavia, senza successo.
A fondamento del ricorso, si legge che l’interessata precisava di essere affetta da una grave patologia (nota all’Istituto o quanto meno manifestamente percepibile da parte del corpo degli insegnanti). Gli effetti di tale patologia non sarebbero stati valutati dal consiglio di classe che si sarebbe limitato a registrare le insufficienze registrate in alcune materie senza considerare il lieve miglioramento del profitto scolastico registratosi nel corso del secondo periodo e – in prospettiva – degli effetti favorevoli delle nuove terapie in via di somministrazione.
Si pronuncia il Tar per il Veneto con sentenza n. 00291/2023. Vediamo come.
La mancata attuazione di misure compensative è irrilevante ai fini della bocciatura
Il Collegio osserva innanzitutto che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le presunte omissioni, di carattere informativo o procedimentale, così come la mancata attuazione di misure compensative (specie con riguardo ad un’alunna rispetto alla quale non sussisteva alcuna certificazione né di un disturbo dell’apprendimento né di bisogni educativi speciali) non possono incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva.
Il giudizio di non ammissione si fonda solo sul rendimento
Detto giudizio di non ammissione si basa infatti esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale della studentessa, venendo quindi in rilievo la carenza di requisiti indispensabili per accedere alla successiva fase degli studi, carenza che non potrebbe essere superata dall’eventuale accertamento di vizi a carico dell’attività formativa.
Si è osservato, rilevano sempre i giudici veneti, in proposito che “il giudizio di non ammissione alla classe successiva non può considerarsi viziato a causa della mancata attivazione delle attività di recupero, o degli oneri informativi relativi all’andamento scolastico, considerato che lo stesso si basa sul mero accertamento dell’insufficiente preparazione dello studente” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 agosto 2021, n. 5456)
Del resto, l’omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola “non può incidere sulla legittimità del giudizio finale, tenuto conto che la non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Se infatti è vero che la scuola predispone gli interventi necessari al recupero dell’alunno, tuttavia le eventuali carenze nell’esercizio di tale attività non incidono sull’autonomia del giudizio di ammissione dell’allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall’alunno stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 10/12/2015, n. 5613; Consiglio di Stato , sez. VI , 17/01/2011 , n. 236; Consiglio di Stato , sez. VI , 20/10/2005 , n. 5914)” (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 456 del 2021).
Cosa deve valutare la giustizia amministrativa nell’esaminare il caso di una bocciatura di uno studente?
Ne consegue, nel caso in questione, che lo scrutinio di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotto avendo esclusivo riguardo per gli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, l’insufficiente sviluppo degli apprendimenti e l’inadeguata acquisizione di nuove competenze, senza che possa avere rilievo la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico, strumenti che, peraltro, nel caso di specie sono stati effettivamente posti a disposizione della ricorrente, come comprovato dall’Istituto.
Pertanto,conclude il TAR, se, da un lato, le censure proposte non scalfiscono la coerenza e l’intima logicità del giudizio di non ammissione formulato dal collegio dei docenti, dall’altro lato, neppure si ravvisano, dall’altro lato, inadempimenti o vizi di sorta nell’operato dell’Istituto, respingendo, dunque, il ricorso.
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