Studenti e personale scolastico, possono essere in contatto sui Social network? Cè una sentenza della Cassazione

Questione dibattuta da tempo, con tanto di minaccia di licenziamento nei confronti del personale scolastico che abbia intrattenuto rapporti di amicizia con i propri studenti nei social. Si tratta di una questione di opportunità e quadro normativo in evoluzione, con una giurisprudenza sempre più attenta alle dinamiche che emergono nel mondo virtuale.

I social sono una piazza virtuale

Interessante quanto affermato dalla storica dalla Cassazione I sezione penale, con sentenza 11 luglio 2014, n.37596. Di fatto, sembra innegabile che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi, classificata come primo servizio di rete sociale) rappresenti una sorta di agorà virtuale. Una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni, resa possibile da un evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare.

Dunque, pur rivolgendosi a Facebook, tale principio è estendibile a tutti i social ed i rapporti che si innescano, per quanto immateriale possa essere quella piazza, per quanto virtuali possano apparire i rapporti, sono in realtà dei luoghi reali.

Il rapporto tra personale scolastico e studenti nei social e similari

A parere dello scrivente almeno fino a quando sussiste un rapporto  di relazione scolastica tra il personale, sia questo ATA che docente, e gli studenti, è certamente, tanto per una questione di etica, oltre che per una questione di inopportunità, stante la scivolosità dell’argomento, e per un quadro normativo che sta intraprendendo una chiara direzione, evitare rapporti di amicizia e quant’altro nella piattaforma virtuale, chat e strumenti similari come nella vita che va oltre la piattaforma virtuale con i propri studenti.

Il Codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 prevede ad esempio che il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Ed ancora, che nei i rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne’ menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

Il CCNL scuola vigente, del 2018, per il personale docente ha previsto nell’articolo 29 che occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

Dunque, si tratta di norma contrattuale ancora non sussistente, la sanzione non c’è, ma c’è chiaramente l’indirizzo di voler recepire tale indicazione nel prossimo rinnovo contrattuale, dunque, la strada pare essere tracciata, ben tenendo conto anche dei principi generali richiamati dal codice di condotta per i dipendenti pubblici ut supra citato. I rapporti  di amicizia, tra personale scolastico e studenti, nei social, e non solo, sarebbe bene evitarli.
La Corte di Cassazione con sentenza del 20 ottobre 2022, n. 30955 ricorda che per il personale direttivo e docente della scuola statale il codice disciplinare è dettato dagli articoli da 492 a 499 del D.Lgs. nr. 297/1994; tali norme sono rimaste in vigore anche dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, in quanto richiamate dall’art. 91 del CCNL comparto Scuola 29.11.2007, secondo il quale continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo 1^, Capo 4^ della Parte 3^ del D.Lgs. n. 297 del 1994. Il richiamato decreto legislativo, agli articoli da 493 a 498, descrive, tipizzandole, le singole condotte disciplinarmente rilevanti ed a ciascuna di esse correla, secondo una scala di gradualità per gravità, le sanzioni applicabili. Il caso in questione riguardava la destituzione di un docente per aver intrapreso una relazione  sentimentale con una studentessa. Quello che interessa sono alcuni passaggi della sentenza di cui si può eventualmente tener conto per la fattispecie di cui ora si discute. Si afferma ad esempio che , “il docente è tenuto a relazionarsi agli studenti con la maturità di un soggetto adulto ed a svolgere un fondamentale ruolo educativo. Instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna— tanto più se minorenne— significa venir meno in modo radicale ai doveri ed alle responsabilità insiti in tale ruolo e disvela la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale, giungendo il docente ad uniformarsi nei comportamenti ad un coetaneo dei propri allievi”. Precisandosi che ciò “si riverbera sul rapporto fiduciario con l’amministrazione scolastica, pregiudicandolo in modo irreparabile”.

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