Per individuare la tipologia di supplenza bisogna verificare la natura e l’emergenza temporale della vacanza, che resta immutato quando sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario e alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa, ipotesi nella quale dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre.
La nomina a supplente al 30 giugno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio, interposto da appartenente al personale ATA non di ruolo, profilo di “Cuoco”, che ha lamentato l’illegittimità dell’apposizione del termine finale ai contratti a tempo determinato stipulati col Dirigente Scolastico. Secondo la difesa detto termine era stato fissato, in violazione dell’art. 4, comma 1, della I. n. 124/1999, al 30 giugno di ogni anno anziché al 31 agosto, in quanto il cuoco era stato nominato supplente su di un posto vacante nell’organico di diritto, avendo quindi diritto a supplenze annuali.
L’assegnazione delle supplenze annuali. In base a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della I. n. 124/1999, le supplenze annuali per il personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario si riferiscono solo ai posti vacanti disponibili alla data del 31 dicembre previsti in pianta organica mentre le supplenze temporanee ai posti sempre previsti in pianta organica non vacanti ma disponibili di fatto.
Come si individua la tipologia di supplenza. Il criterio discretivo (Cass. n. 15217/2017 e Cass. n. 6445/2020) per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, che, pur condizionando la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell’aspirante all’assunzione, resta immutato nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario ed alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa, ipotesi nella quale il termine finale da apporre al contratto resta disciplinato dalla regola generale fissata dall’art. 4 I. n. 124/1999, con la conseguenza che dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre.
, 2022-03-22 08:44:00, Per individuare la tipologia di supplenza bisogna verificare la natura e l’emergenza temporale della vacanza, che resta immutato quando sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario e alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa, ipotesi nella quale dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre.
L’articolo Supplenza ATA, illegittima fino al 30 giugno se il posto è vacante al 31 agosto. Sentenza sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie., Laura Biarella
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