Supplenza su spezzone pari o inferiore alle 6 può essere assegnato anche al docente di sostegno

Supplenze su spezzoni pari o inferiori alle 6 ore: in questi giorni i Dirigenti Scolastici pubblicano le disponibilità residue e chiedono ai docenti in servizio nella scuola di dare la propria adesione. Se le ore non saranno coperte, l’attribuzione passerà alle graduatorie di istituto e poi eventualmente alle MAD. Di solito però si tratta di ore “ambite” perchè, incastrate nell’orario settimanale, permettono ai docenti una retribuzione maggiore fino al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.

Avevamo ampiamente affronto l’argomento “spezzoni pari o inferiori alle 6 ore” nell’articolo Supplenza su ore pari o inferiori alle 6: più domande per lo stesso spezzone, a chi va assegnato

richiamando la normativa

art.2 comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale, nel quale si stabilisce quanto segue:

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto

e proponendo alcuni criteri validi nel caso che le domande per lo stesso spezzone siano più di una.

Li riassumiamo brevemente

Possibili criteri

  • graduatoria interna di istituto, ossia stabilire chi è il primo docente in graduatoria tra coloro che hanno dato la disponibilità
  • rotazione, in modo da non assegnare le ore sempre allo stesso insegnante
  • suddivisione, laddove possibile, tra più insegnanti (es. 4 + 2 oppure 3 + 3)
  • precedenza ai docenti che insegnano nella scuola la disciplina in cui vi sono le ore in più

Attenzione: i criteri vanno esplicitati a monte, o nella circolare in cui si chiede la disponibilità o comunque in un Regolamento della scuola sempre a disposizione dei docenti.

Un docente ci chiede

E’ obbligatorio offrire le ore ai docenti della scuola prima di scorrere le graduatorie?“. Con tutta evidenza la risposta è affermativa, la normativa non lascia dubbi in tal senso.

Un altro docente ci chiede se il docente in utilizzazione o in assegnazione provvisoria può concorrere alla richiesta. La richiesta è affermativa, se il docente è in possesso del requisito richiesto in quanto il riferimento è ai docenti “in servizio” nella scuola e non ai titolari. D’altronde il pagamento sarà fino al 30 giugno.

E il “docente di sostegno” concorre per l’attribuzione degli spezzoni?

La risposta, naturalmente, è affermativa in presenza dei requisiti richiesti (abilitazione per la classe di concorso specifica).

Se il criterio utilizzato dalla scuola è quello di seguire la graduatoria interna di istituto, inevitabilmente il docente di sostegno occuperà una posizione “fuori graduatoria” e quindi residuale nell’attribuzione.

Discorso diverso se si sceglie invece la rotazione nell’attribuzione oppure la suddivisione tra i richiedenti.

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