Supplenze 2023/24: docente che lo scorso anno ha abbandonato servizio deve essere convocato solo per quelle brevi, con eventuale proroga

Il docente, che lo scorso anno scolastico ha abbandonato la supplenza conferita da GaE o GPS, non può ottenere nell’a.s. 2023/24, supplenze al 30/06 e al 31/08, nemmeno dalle GI. Se trattasi di supplenze breve può ottenerle, anche se le stesse durino sino alla fine delle lezioni. 

Abbandono servizio

La sanzione, relativa all’abbandono del servizio su una supplenza conferita da GaE o GPS, è indicata nell’articolo 14, comma 1 – lettera b), dell’OM n. 112/2022, ove leggiamo quanto segue:

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 

In caso si abbandoni il servizio, dunque:

  • l’interessato non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE, GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse (GaE e GPS), dalle graduatorie di istituto;
  • l’impossibilità di ottenere le suddette supplenze riguarda tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione;
  • la sanzione si applica per l’intero periodo di vigenza delle suddette graduatorie.

In definitiva, per il biennio di vigenza delle graduatorie (2022/24), non si potranno più ottenere supplenze al 30 giugno e al 31 agosto. Evidenziamo che l’a.s. 2023/24 è l’ultimo di vigenza delle GPS 2022/2024,(quindi, chi abbandona il servizio nel corrente anno scolastico, il prossimo potrà ottenerle, considerato che le GPS si aggiorneranno per il prossimo periodo di vigenza).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Lo scorso anno (22/23) ho accettato una supplenza da GPS su graduatorie incrociate per il sostegno (non ho la specializzazione). Ho dovuto abbandonare l’incarico per motivi personali consapevole che la sanzione sarebbe stata quella di non poter ricevere incarichi né da GPS né da GI per l’intera vigenza delle graduatorie stesse (2022-2024). In questi giorni ho ricevuto una convocazione da GI con indicazione “supplenza breve” ma di fatto fino al 30 giugno. È stato un errore della scuola? O per necessità c’è la possibilità di convocare anche i “sanzionati”? Potrei accettare?

Se con l’espressione suddetta la lettrice intende (come sembra) che la supplenza durerà sino al 30 giugno, in quanto la titolare è in maternità o in congedo parentale oppure perché la stessa (titolare) le ha comunicato che sarà assente per tutto l’anno (ad esempio per malattia), l’incarico le spetta, perché giuridicamente (ed economicamente) non è né al 30 giugno  né al 31 agosto.

La stessa, infatti, stipulerà più contratti relativi a periodo diversi (anche continuativi).

Pertanto, essendo formalmente supplenza temporanea (che è la cosa che conta), la lettrice non è soggetta alla suddetta sanzione, secondo cui non è possibile accettare al 30/06 e al 31/08 (da GaE, GPS e GI), in quanto quella assegnata è temporanea, a prescindere che poi durerà sino al termine delle lezioni e degli scrutini (le supplenze temporanee possono avere come termine ultimo il giorno della fine delle lezioni, cui si aggiungono gli scrutini e gli eventuali esami). 

Viceversa, se la supplenza è sino al 30 giugno o al 31 agosto (quindi con contratto che inizia dal primo giorno di supplenza e termina il 30 giugno), la lettrice non avrebbe dovuto essere convocata. In tal caso, potrebbe essere successo che la scuola non ha comunicato in SIDI l’abbandono del servizio, per cui la sanzione non viene applicata.

Eccetto questa, non vi sono altre spiegazioni plausibili, quali avrebbero potuto essere quelle relative alle supplenze con clausola risolutiva espressa (supplenze sui posti destinati al concorso straordinario bis in attesa dell’avente titolo e supplenze conferite in attesa del secondo, terzo … turno di nomina da GaE e GPS: nel primo caso, il contratto avrebbe dovuto essere al 31/08, mentre nel secondo al 30/06; in entrambi i casi, tuttavia, la sanzione relativa all’abbandono del servizio su una supplenza da GaE o GPS andava comunque applicata, in quanto la natura del posto non cambia, anche in presenza della clausola risolutiva espressa.

Le risposte ai quesiti

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