Supplenze 2023, lalgoritmo tornerà indietro a ripescare i docenti non nominati, fino a quando troveranno uno dei posti scelti?

Supplenze anno scolastico 2023/24: pur mancando ancora tanti mesi alla procedura, la delicatezza dell’argomento che coinvolge migliaia e migliaia di aspiranti (tanti dei quali speriamo possano essere assunti in ruolo o con contratto finalizzato al ruolo dal 1° settembre 2023) impone delle riflessioni e delle interlocuzioni, già avviate tra Ministero e sindacati.

Una nostra lettrice chiede

Ho letto quanto avete scritto in merito alla finestra temporale per l’inserimento delle 150 preferenze. Ciò che gradirei sapere è: cosa succede se l’algoritmo non mi trova in una data scuola o comune o distretto che non ho inserito tra le 150 preferenze? Quest’anno m è successo di essere stata considerata rinunciataria ed essere stata esclusa dalle GPS al primo turno.
Mi auguro che il MIUR abbia capito che l’errore ha danneggiato molti docenti con punteggio medio-alto e quindi abbia corretto il procedimento, ovvero che si potrà essere esclusi se l’algoritmo non ti trova ma non da tutte le scuole/comuni/distretti di quella provincia. Grazie per l’attenzione

Sede non indicata = rinuncia

Comprendiamo quanto ci dice la collega e certamente concordiamo sul fatto che questo è uno dei nodi problematici della questione, che paradossalmente ha interessato i docenti nelle prime posizioni in graduatoria, coinvolti in turni di nomina a disponibilità ancora limitate.

Il risultato è stato in tanti casi quello di essere considerati rinunciatari perchè l’algoritmo nel suo giro non ha incontrato nessuna delle preferenze indicate dall’aspirante, preferenze che possibilmente però sono state disponibili in turni successivi ma l’algoritmo ha destinato un solo giro per ciascuno, senza tornare indietro.

Gli Uffici Scolastici hanno più volte spiegato il meccanismo. Supplenze GPS 2022, non ho espresso alcune sedi e non ho ottenuto l’incarico. Posso essere ancora convocato?

Chiariamo un punto fondamentale. Negli incontri tecnici tra Ministero e sindacati non viene messa in discussione l’OM n. 112 del 6 maggio 2022, che ha durata biennale e quindi anche per l’anno scolastico 2023/24.

Essa stabilisce all’art. 12 comma 4 “Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Piuttosto si lavora per capire come declinare meglio le indicazioni dell’Ordinanza evitando alcuni errori commessi negli anni precedenti, che potrebbero ottimizzare l’attribuzione degli incarichi e il completamento di orario nel caso di spezzone in assenza di posti interi.

Cosa è già stato stabilito per il 2023/24

Sarà possibile evitare la scelta delle piccole isole, pur mantenendo la scelta del distretto che le contiene. In questo modo non si perde la scelta delle altre scuole.

Cambierà la modalità di assegnazione delle supplenze con priorità ai docenti che fruiscono della riserva ex legge 68/99

L’amministrazione si è impegnata a rendere possibile il completamento su ulteriori spezzoni disponibili dopo il turno di nomina per chi ha avuto solo spezzone in assenza di posti interi.

Per il completamento non sarà più necessario esprimere il minimo e il massimo.

Le richieste dei sindacati

La UIl Scuola ha chiesto

  • prevedere l’opzione Tutta la provincia
  • scorrimento verticale nella scelta delle cattedre orario esterne
  • l’algoritmo deve tener conto del punteggio, non dell’indicazione analitica (scuola) o sintetica (comune, distretto)
  • no domande al buio senza conoscere la reale disponibilità di posti

La Cisl scuola ha chiesto

  • necessità di conoscere le disponibilità prima dell’elaborazione
  • completamento frazionando anche spezzoni
  • una diversa gestione dei posti di tipo speciale (considerati comunque posti comuni) che possano essere opzionati anche dai docenti di sostegno.

La FLCGIL ha chiesto

  • Sulle precedenze porre attenzione al fatto che il candidato in turno di nomina si veda attribuito il posto nel rispetto della natura della supplenza cui ha diritto (es. 30 giugno/31 agosto).
  • per ottimizzare i completamenti bisognerebbe usare anche gli spezzoni pari o inferiori a sei ore per costituire non solo cattedre intere, ma anche posti orario.

Anief

Il punto con il sindacato Anief su Immissioni in ruolo e supplenze 2023

Nuovo Regolamento delle supplenze

Il problema di cui parla la collega potrebbe invece essere affrontato nella nuova Ordinanza che regolerà in maniera stabile l’attribuzione delle supplenze, il cosiddetto Regolamento. Lì si potrebbe ancora intervenire.

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