Circolare annuale in arrivo con le istruzioni per il conferimento delle supplenze nell’anno scolastico 2022/23. Nuova nota che però, per gli ATA, ricalca in sostanza le disposizioni già previste lo scorso anno e quelle del vecchio regolamento DM 430 del 2000. Il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai Sindacati oggi la bozza della circolare di prossima pubblicazione.
Le supplenze verranno conferite seguendo l’ordine: prima, seconda e terza fascia
Si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35,le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto
Sarà ancora possibile accettare un’altra supplenza al 31 agosto o 30 giugno pure avendone già una, purché si tratti di profilo differente.
Spezzone orario: si può lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Resta il divieto per supplenze brevi nei seguenti casi:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1,
comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996,in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Piccola novità, ma solo in parte, le supplenze sui posti ex LSU. Si è in attesa della terza procedura assunzionale di 590 unità di personale ex LSU, che dovrebbe avvenire dal prossimo primo settembre
All’esito della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5 sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, attualmente in corso di espletamento, laddove dovessero residuare dei posti, verranno fornite specifiche e separate indicazioni per il conferimento di eventuali supplenze.
Sarà ancora l’anno delle supplenze
Soltanto 10.116 immissioni in ruolo per il personale ATA, mentre i posti disponibili sono oltre 27 mila. Una differenza di più di 17 mila posti, a cui si aggiunge la probabilità che i posti autorizzati nemmeno vengano coperti in toto. Le scuole dovranno quindi fare ricorso a migliaia di supplenti anche nel 2022/23 per consentire il regolare svolgimento delle attività.
, 2022-07-28 18:21:00, Circolare annuale in arrivo con le istruzioni per il conferimento delle supplenze nell’anno scolastico 2022/23. Nuova nota che però, per gli ATA, ricalca in sostanza le disposizioni già previste lo scorso anno e quelle del vecchio regolamento DM 430 del 2000. Il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai Sindacati oggi la bozza della circolare di prossima pubblicazione.
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