Supplenze ATA: chi ha coperto il posto ex LSU da graduatoria di istituto perderà il lavoro il 1 dicembre – Orizzonte Scuola Notizie

Le supplenze ATA su posti ex LSU terminano il 1° dicembre 2023 con le assunzioni del personale ex LSU inserito in graduatoria nazionale pubblicata il 17 novembre sul sito InPA. Chi ha accettato supplenza su questi posti gli scorsi anni ha potuto lavorare fino al termine delle attività didattiche perché la procedura concorsuale è slittata. Quest’anno è andata diversamente, la procedura si è conclusa e le assunzioni si stanno svolgendo.

La situazione lascia l’amaro in bocca agli aspiranti che speravano di svolgere servizio tutto l’anno (al 30 giugno) e che magari hanno rinunciato ad altre supplenze perché già su contratto al 30/06, seppure con clausola risolutiva.

E’ questo il caso di un’utente che ci ha scritto rivolgendosi al Ministro: “Le sembra corretto che ho perso 8 proposte di supplenza al 30/06/2024 come collaboratore scolastico senza clausola risolutiva perché la “legge” non mi ha consentito di cambiare? Le sembra corretto che io il 1 Dicembre 2023 perderò il posto che non mi ha consentito di cambiare per supplenze al 30/06/2024? Tra l’altro come anche tanti collaboratori scolastici precari sono laureata e questo è l’ unico lavoro serio insieme a pochi altri quindi forse ci sarebbe bisogno di rivedere qualcosa“.

Anzitutto, la lettrice può avere sicuramente altre occasioni di lavoro prossimamente.

La nota del 24 agosto parlava chiaro sulla possibilità di perdere il posto e sulla particolare precarietà di tali supplenze, evidenziando la presenza della clausola risolutiva per lasciare il posto all’avente diritto, ovvero coloro a cui tali posti sono destinati, gli ex LSU:

Nelle more dell’espletamento delle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5-septies, si rappresenta che i posti disponibili residuati all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies potranno essere gestiti, analogamente a quanto previsto per gli scorsi anni scolastici dalle note di questa Direzione prot. n. 26615 del 26 agosto 2021 e prot. n. 32319 del 13 settembre 2022, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Tuttavia, non essendo ancora possibile, allo stato attuale, definire con certezza i tempi per l’espletamento dell’ulteriore fase assunzionale di cui al comma 5-septies, si evidenzia la necessità di inserire nei contratti di supplenza un’apposita clausola risolutiva per il caso in cui dovesse essere successivamente individuato l’avente diritto alla nomina.

Un’idea sulla tempistica del concorso e delle assunzioni si poteva dedurre dalla frase “Le procedure si concluderanno presumibilmente nei prossimi mesi“, nonché dal fatto che le domande per il concorso ex LSU chiudevano l’8 settembre. Gli anni scorsi le procedure non erano proprio partite, dettaglio che faceva presupporre che le supplenze, nonostante anch’esse fossero con clausola, potessero durare fino al termine della attività didattiche.

No cambio supplenza se già si lavora al 30/06

Il regolamento delle supplenze ATA non permette, come ha scritto la lettrice, il cambio di supplenza se già si lavora con contratto al 30/06. E’ invece concesso il cambio se si lavora su supplenza breve:

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

Comprendiamo, in ogni caso, che la scelta lavorativa possa non sempre essere semplice per i tanti aspiranti presenti in graduatoria.

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