Supplenze ATA, spezzone si completa solo se alla convocazione non cera posto intero

Spezzoni supplenze ATA: quando si ha diritto al completamento orario? Ricordiamo la normativa con la circolare annuale sulle supplenze n. 43440 del 19 luglio 2023, con la quale il MIM ha fornito le indicazioni e le istruzioni per l’attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA nell’anno scolastico 2023-24.

Una lettrice ci scrive:

Sono inserita nella graduatoria ATA 24 mesi in provincia di Latina nel profilo di assistente amministrativo e ho partecipato alla convocazione in presenza di fine agosto per le nomine annuali.

In quell’occasione ho preso una supplenza part-time di 6 ore settimanali fino al 30/06/2024.

Ora il mio dubbio è: durante l’anno scolastico se ricevo delle convocazioni da parte degli istituti scolastici per il mio profilo di assistente amministrativo ho la facoltà oppure no di completare il mio orario e in che modalità?

Al tal proposito voglio precisare che quando ho fatto la mia scelta erano presenti posti interi.

Il diritto al completamento dello spezzone è sempre garantito purché al momento della convocazione non vi fossero posti interi e purché avvenga tra posti dello stesso profilo. Ecco cosa dice la circolare sulle supplenze:

L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

La lettrice afferma che al momento della convocazione il posto intero c’era ma lei ha scelto il contratto da sei ore.

Inoltre, l’articolo 7 del regolamento delle supplenze ATA afferma che “Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine“.

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