Supplenze brevi da graduatorie di istituto: in quali casi il contratto è al 30 giugno con clausola risolutiva. Indicazioni USR Lazio

Come trattare i contratti di supplenze brevi e saltuarie da graduatorie di istituto docenti? Una nota dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio fornisce delle indicazioni in merito. La tipologia del contratto al 30 giugno con clausola risolutiva non cambia la natura giuridica del contratto, che rimane in ogni caso di supplenze breve da GI.

Alcuni posti al 31 agosto o al 30 giugno possono essere temporaneamente privi di titolari, può trattarsi di:

  • posti accantonati in attesa della nomina dei vincitori delle procedure concorsuali straordinarie di cui all’art. 59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (concorso straordinario bis);
  • posti o spezzoni liberatisi per la rinuncia di aspiranti già nominati dall’Ambito territoriale, oppure per il passaggio al tempo parziale, oppure per il ricorso dei nuovi assunti alla possibilità di cui all’art. 15, co. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, oppure per il ricorso di docenti già di ruolo da almeno tre anni alla possibilità di cui all’art. 36 del CCNL;
  • posti o spezzoni rimasti vacanti dopo le nomine svolte dagli Ambiti e appartenenti a classi di concorso le cui GPS siano esaurite.

Per coprire i posti nei primi due casi si utilizzano le graduatorie di istituto. Se poi anche le GI risultano esaurite, si passa alle MAD.

Questi contratti dovranno recare un termine breve, di circa sette/dieci giorni e potranno essere eventualmente rinnovati, nel caso in cui terminino senza che il relativo posto sia stato già coperto dall’Ufficio scolastico regionale o dall’Ambito.

I contratti dovranno recare la clausola risolutiva di cui all’art. 41 del CCNL del 19 aprile 2018, cioè in caso di «individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie».
Sino al 31 dicembre, però il Sistema informativo ministeriale gestisce i contratti di supplenza breve solo se in sostituzione di colleghi assenti.
Per questo motivo – scrive l’USR – e al solo fine di poter inserire i contratti sul sistema informativo, passo necessario affinché siano pagati i relativi stipendi, occorrerà utilizzare la tipologia del contratto sino al 30 giugno con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL, senza che ciò cambi la vera natura giuridica del contratto, che rimane di supplenza breve e saltuaria con selezione dalle graduatorie di istituto.

Le sanzioni in caso di rinuncia o abbandono delle supplenze da graduatorie di istituto sono quelle indicate all’articolo 14 comma 2 dell’OM 112 del 6 maggio 2022, ovvero:

a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia
per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la
perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Nota

, 2022-09-23 11:47:00, Come trattare i contratti di supplenze brevi e saltuarie da graduatorie di istituto docenti? Una nota dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio fornisce delle indicazioni in merito. La tipologia del contratto al 30 giugno con clausola risolutiva non cambia la natura giuridica del contratto, che rimane in ogni caso di supplenze breve da GI.
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