Supplenze brevi docenti, proroga e pagamento vacanze di Pasqua. Ecco quando

Quando spetta la proroga del contratto e il pagamento delle vacanze al docente titolare di supplenza breve? Normativa e condizioni.

La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 40 (per il personale docente) del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18), richiamato dall’annuale circolare sulle supplenze, ove si legge quanto segue:

Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo … 

Dunque, affinché al supplente venga prorogata la supplenza (quindi senza interruzione del contratto) e conseguentemente siano retribuiti anche i giorni di vacanza (ossia un periodo di sospensione delle lezioni, come quello per le vacanze di Pasqua), sono necessarie le condizioni di seguito indicate:

  • il titolare deve essere assente da almeno 7 giorni prima l’inizio del periodo di sospensione delle lezioni;
  • il titolare deve essere assente (producendo dunque apposita documentazione giustificativa) durante il periodo di sospensione delle lezioni e sino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle stesse (lezioni);
  • il titolare può ricorrere, per l’assenza, a diversi istituti (ferie, malattia, congedo parentale …), fermo restando che l’assenza sia continuativa.

Esempio (poniamo il caso di un’assenza che abbracci il periodo di sospensione delle lezioni dal 6 all’11 aprile 2023):

  • il titolare è assente dal 1° marzo al 5 aprile 2023;
  • il titolare prolunga l’assenza dal 6 all’11 aprile;
  • il titolare prolunga ancora l’assenza dal 12 al 18 aprile;
  • in tal caso, essendo il titolare stato assente continuativamente da 7 giorni prima l’inizio del periodo di sospensione delle lezioni, sino a a 7 giorni successivi alla ripresa delle lezioni (dal 12 al 18 aprile), al supplente spetterà il contratto dal 6 al 18 aprile, con relativo pagamento delle vacanze.

Qualora manchi una sola delle condizioni sopra elencate, al supplente non spetta la proroga della supplenza e il relativo pagamento delle vacanze.

Quanto all’assenza del titolare, ribadiamo, come detto sopra, che ciò che conta è che la stessa (assenza) sia continuativa, per cui si può cambiare tipologia di assenza, senza che questo pregiudichi la proroga del contratto al supplente. Ciò è stato chiarito dal Ministero con la nota n. 13650/2013, in cui si richiama anche un orientamento espresso in merito dall’ARAN:

Le disposizioni citate (art. 40 e art 60 CCNL 2007) prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni. L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente con contratto a T.D. che termina il 5 aprile, il titolare verosimilmente riprenderà la sua assenza il 12 aprile. Domande: I giorni di vacanze pasquali verranno computati nel punteggio? Verrà corrisposto il pagamento delle vacanze al supplente ? Se il titolare si assenterà anche 7 giorni dopo il 12 aprile dovrebbe essere così, secondo quanto disposto dall’art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007? Se si, cosa può fare il docente per tutelare i suoi diritti?

Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando che i giorni di vacanza verranno computati e retribuiti, soltanto se il titolare si assenti formalmente (quindi richiedendo malattia o qualsiasi altro istituto) e continuativamente anche durante le vacanze pasquali (assenza, quindi, dal 6 all’11 e poi dal 12 sino a 7 giorni dopo). Viceversa, ossia nel caso in cui il titolari non si assenti formalmente durante le vacanze e poi riprenda l’assenza dal 12 aprile, alla nostra lettrice spetterà solo la conferma della supplenza, per cui sarà nuovamente chiamata a supplire il titolare (mai rientrato fisicamente in classe), senza riscorrere la graduatoria di istituto, e la stessa stipulerà un nuovo contratto di supplenza con inizio 12 aprile 2023.

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