Supplenze da GPS: docenti assunti indipendentemente dal punteggio per riserva legge 68/99. La novità del 2023/24: si applica per fasce e sottofasce

Supplenze da GaE e GPS per l’anno scolastico 2023/24: l’algoritmo sarà avviato nella seconda metà di agosto, dopo la conclusione delle procedure di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria, nomine da GPS sostegno e concorso straordinario bis. Meglio qualche giorno in più pur di avere il massimo delle disponibilità fin dal primo turno di nomina. Meglio se in tanti riusciranno a prendere anche servizio dal 1° settembre.

Nello scorrimento di GaE e GPS bisognerà tenere conto delle quote di riserve previste dalla legge 68/99, qualora non esaurite nelle fasi precedenti.

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e al decreto legislativo n. 66 del 2010, articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali GPS.

Ma per l’anno scolastico 2023 l’applicazione sarà diversa a seconda si tratti di GaE o GPS.

A spiegarlo è la circolare n. 3440 del 19 luglio 2023

Per le GaE

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le
disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica…

Quindi, per applicare la quote di riserva le fasce GaE vengono considerate come graduatoria unica.

Per le GPS

Ai fini del conferimento delle supplenze da GPS o dalle graduatorie di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza ministeriale, tenuto conto dei differenti requisiti di coloro che sono inseriti nella prima e nella seconda fascia, gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati nel corso delle operazioni delle graduatorie in cui sono inseriti.

Pertanto l’algoritmo in questo caso – come già avvenuto per le nomine da GPS sostegno limitatamente agli aspiranti inseriti a pieno titolo – terrà conto innanzitutto della divisione in prima e seconda fascia e, all’interno della prima, verrà rispettato anche l’ordine 1A, 1B, 1C, 1D.

Ricordiamo che queste sigle corrispondono a

  • prima fascia dal 2022 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1A)
  • nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1B)
  • nella prima fascia dal 2022 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (Fascia 1C)
  • nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (Fascia 1D)

Ulteriori indicazioni per le quote di riserva

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Le aliquote di posti riservati (se applicabili alle supplenze da GaE e GPS perché le quote non sono ancora sature) sono quelle di seguito indicate:

  1. una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata alle persone con disabilità (invalidi);
  2. una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata a: orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

A tali categorie si aggiunge quella degli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, i quali  beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale. Tutto sulla riserva dei posti

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