Supplenze docenti 2023, attribuzione spezzone orario pari o inferiore a 6 ore: i criteri da seguire

L’Ordinanza Ministeriale 112/2022 stabilisce i criteri per l’attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, presenti nell’organico dell’autonomia. Vediamo i dettagli

Una lettrice ci scrive:
Uno spezzone di sei ore presente in organico di diritto viene assegnato da GPS o dal dirigente scolastico?

L’attribuzione delle supplenze per il biennio 2022/23 e 2023/24, compresi gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono alla costituzione di una cattedra, viene disciplinata dall’OM 112/2022

Con la succitata Ordinanza Ministeriale sono state emanate, infatti, le disposizioni, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, riguardanti le procedure da seguire per l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno e per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

Gli spezzoni pari o superiori a 7 ore sono attribuiti tramite procedura informatizzata ai docenti di GaE e GPS che ne fanno esplicita richiesta.

Novità per gli spezzoni: non sarà più richiesto il range minimo e massimo di ore

Attribuzione spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore

L’argomento che interessa la nostra lettrice è inserito nell’art.2 dell’Ordinanza Ministeriale, dove risulta disciplinato dettagliatamete nel comma 3, nel quale si stabilisce quanto segue:

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto

I docenti interessati a tale attribuzione, quindi, sono prioritariamente coloro che risultano già in servizio nella scuola e in subordine docenti nominati dalle graduatorie di istituto specificatamente per la copertura di questi spezzoni.

Docenti coinvolti

Nell’ordine e con il loro consenso, saranno coinvolti i seguenti docenti:

1- docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse

2- docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento

3- docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento

4- docenti supplenti nominati dalle graduatorie di istituto nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare, secondo le modalità e l’ordine succitati, al personale docente in servizio nella scuola

Supplenze docenti 2023/2024: scelta max 150 preferenze, da quali graduatorie, con quale ordine. Nuovo sistema [LO SPECIALE]

La consulenza

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