Il completamento dell’orario di insegnamento è possibile soltanto tramite un’altra supplenza a orario non intero. Non si possono frazionare cattedre o posti interi.
Completamento orario
L’OM n. 112/2022 contempla la possibilità del completamento orario per le supplenze conferite sia da GaE/GPS che da GI, ricorrendone le previste condizioni.
Per le supplenze conferite da GaE GPS, il completamento orario è possibile sussistendo le seguenti condizioni e può essere realizzato in base a quanto di seguito indicato:
- conserva titolo al completamento l’aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi; viceversa, non si potrà completare [Es. 1: ottengo una supplenza nella scuola secondaria di 9 ore, in assenza di cattedre complete; posso successivamente completare. Es. 2: accetto una supplenza di 9 ore nella scuola secondaria, pur potendo optare per una cattedra completa; non ho più titolo al completamento orario];
- il completamento è possibile nella sola provincia di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
- il completamento si realizza utilizzando altre supplenze (al 30/06) a orario non intero (successivamente è possibile completare anche con supplenze da GI, sempre a condizione che la supplenza sullo spezzone sia stata ottenuta in assenza di posti interi e sempre tramite una supplenza a orario non intero);
- gli Uffici procedono ad assegnare il completamento orario, anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante;
- il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
- il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondete personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell’infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso.
Per le supplenze conferite dalle GI, il completamento orario è possibile alle medesime condizioni sopra indicate, cui si aggiungono le seguenti:
- il completamento può realizzarsi, nel rispetto del limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;
- il completamento, secondo quanto detto nei punti precedenti, può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Tali disposizioni, comunque, sebbene riportate nell’articolo 13 dedicato alle supplenze da GI, riteniamo che vadano applicate anche nel caso di supplenza conferite da GaE o GPS: infatti, nell’assegnazione del completamento, ad esempio, l’UST non può sicuramente consentirlo in tre sedi e due comuni, senza tenere in considerazione il criterio della facile raggiungibilità.
Frazionamento e completamento
Il completamento orario, secondo quanto detto sopra, è possibile soltanto con altre supplenze a orario non intero, quindi non è possibile il frazionamento orario delle relative disponibilità (come invece prevedeva la precedente OM 60/2020).
Per le supplenze da GaE e GPS, così leggiamo nell’articolo 12, comma 12, dell’OM 112/2022:
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario […] tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero […] .
Per le supplenze conferite da GI, così leggiamo nelle premesse all’OM (da cui si evince già quanto detto sopra):
RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari;
Dunque, il frazionamento orario delle disponibilità non è possibile; ciò, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento. Pertanto il completamento orario può avvenire solo con altre supplenze a orario non intero.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sto prestando servizio presso una scuola secondaria di primo grado per 6 ore (fino al 30/06, conferita da GI). È possibile accettare una COE per sole 12 ore, invece che 18 (31/08), in modo da arrivare al completamento orario? Verrà conferita da GI a seguito di esaurimento GPS.
La risposta al quesito è negativa: non è possibile frazionare la cattedra, come sopra illustrato. Pertanto la lettrice potrà completare soltanto con un’altra supplenza ad orario non intero.
Le risposte ai quesiti
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