Supplenze docenti, chiarimenti ed esempi su ex art. 36: no su posto di sostegno nello stesso grado di titolarità

Una nota di chiarimenti corredata di esempi sull’utilizzo dell’ex art. 36 CCNL 2006-2009 per docenti di ruolo e color che devono svolgere l’anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2023-24 arriva dall’Ufficio scolastico dell’Umbria.

Si chiarisce, nello specifico, che:

1) L’art. 3, comma 3 del D.M. n. 138 del 13.07.2023 ha stabilito che Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. Pertanto, i docenti che nell’a.s. 2023/2024 dovranno svolgere l’anno di prova non potranno usufruire dell’aspettativa ex art. 36 CCNL 2006-2009 per accettare un incarico di supplenza;

2) La Circolare MIM n. 43440 del 19.07.2023 ha chiarito che per l’a.s. 2023/2024 valgono le disposizioni di cui all’art. 36 CCNL 2006-2009, con la precisazione di cui al punto 1). Il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

E quindi, ad eccezione dei docenti che nell’a.s. 2023/2024 dovranno svolgere l’anno di prova, per i quali è preclusa la possibilità di accettare incarichi di supplenza, i docenti di ruolo potranno accettare supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini o gradi di istruzione, sia su posto intero che su spezzone, purché con scadenza al 30/06 o al 31/08.

Come chiarito anche dal parere MIM prot. AOODGPER n. 47607 del 08.08.2023, poiché il sostegno non costituisce un’autonoma classe di concorso, ma una “tipologia di posto”, non sarà possibile accettare supplenze su posto di sostegno nello stesso grado di titolarità. Ciò vale anche nel caso in cui la supplenza su posto di sostegno fosse attribuita da graduatoria incrociata il cui punteggio è preso da classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità, in quanto a nulla rileva la modalità di attribuzione della supplenza, stante la previsione, ai sensi del sopracitato art. 36, della possibilità di accettare supplenze unicamente su diverso ordine, grado o classe di concorso, ma non su diversa tipologia di posto.

I docenti di ruolo su posto comune potranno accettare supplenze su posto di sostegno esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità e i docenti di ruolo su posto di sostegno potranno accettare supplenze su posto comune esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità.

Esempi:
il docente titolare di scuola dell’infanzia su posto comune non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola dell’infanzia;

il docente titolare di scuola dell’infanzia su posto di sostegno non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola dell’infanzia;

il docente titolare di scuola primaria su posto comune non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola primaria;

il docente titolare di scuola primaria su posto di sostegno non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola primaria;

il docente titolare di scuola secondaria di I grado su posto comune non può accettare supplenze su posto comune nella stessa classe di concorso, né su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado;

il docente titolare di scuola secondaria di I grado su posto di sostegno non può accettare supplenze, né su posto comune, né su posto di sostegno, nella scuola secondaria di primo grado;

il docente titolare di scuola secondaria di II grado su posto comune non può accettare supplenze su posto comune nella stessa classe di concorso, né su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado;

il docente titolare di scuola secondaria di II grado su posto di sostegno non può accettare supplenze, né su posto comune, né su posto di sostegno, nella scuola secondaria di secondo grado.

Nota

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