Supplenze docenti GaE/GPS 2023, spezzone e completamento orario: quando se ne ha titolo. Tutte le info

Supplenze e incarichi finalizzati al ruolo su sostegno: domande sino al 31 luglio 2023. Richiesta spezzone e completamento orario: quando se ne ha titolo.

Assegnazione supplenze 30/06 e 31/08

L’assegnazione delle supplenze al 31/08 e al 30/06, ai sensi dell’OM 112/2022, è effettuata:

  • attingendo da GaE e, in caso di incapienza ovvero esaurimento delle stesse, dalle GPS;
  • dalle GPS, secondo il seguente ordine: GPS I fascia; elenchi aggiuntivi alla I fascia; secondo elenco aggiuntivo alla I fascia (ove sono collocati gli aspiranti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero); GPS II fascia;
  • dalle graduatorie di istituto, nel caso in cui non sia stato possibile assegnarle da GaE e GPS.

Per ottenere l’eventuale supplenza, gli aspiranti delle GaE e delle GPS presentano domanda online, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, dalle ore 9.00 del 17 luglio alle ore 14.00 del 31 luglio 2023 (nota MIM n. 41914 del 12 luglio 2023). Con la medesima domanda, compilando le relative sezioni, si partecipa anche all’assegnazione degli incarichi su sostegno, finalizzati al ruolo, da GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi.

Nella domanda per le supplenze, l’aspirante indica: in ordine di priorità (a seconda delle scelte personali), le preferenze (sino a 150) di sede (scuole, comuni e distretti)/classe di concorso-posto/tipologia di contratto (supplenze annuali e/o fino al 30/06 e/o spezzoni); l’eventuale possesso dei requisiti per la priorità nella scelta della sede, ai sensi della legge n. 104 del 1992; ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.

Spezzoni

Tra le novità della piattaforma ministeriale, tramite cui si presenta la domanda, vi è quella relativa alla richiesta di spezzoni e del completamento, come comunicato ai sindacati: il completamento va richiesto; inoltre non è più obbligatorio (ma solo facoltativo) indicare il range minimo e massimo di ore per lo spezzone, così come per il completamento.

Queste invece le indicazioni fornite nella pagina dedicata del MIM: Nell’istanza di partecipazione è prevista una nuova funzionalità che consentirà all’Aspirante di poter indicare, la eventuale intenzione di non richiedere il completamento dello spezzone orario.

Di seguito quanto disposto dall’art. 12/12 dell’OM 112/2022:

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria.

Dunque, il completamento orario è possibile sussistendo le seguenti condizioni e può essere realizzato in base a quanto di seguito indicato:

  • conserva titolo al completamento l’aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi; viceversa (ossia in caso di assegnazione di spezzone, in base alle preferenze espresse, pur in presenza di posti interi), non si potrà completare;
  • il completamento è possibile nella sola provincia di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
  • il completamento si realizza utilizzando altre supplenze (al 30/06) a orario non intero (successivamente è possibile completare anche con supplenze da GI);
  • gli Uffici procedono ad assegnare il completamento orario, anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante;
  • il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
  • il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondete personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell’infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso.

Come detto sopra, ribadiamolo, non possono completare l’orario di insegnamento, i docenti che hanno ottenuto lo spezzone in presenza di posti interi (indipendente dalle preferenze espresse: se al mio turno di nomina, ottengo lo spezzone ma sono presenti posti ad orario interi in altre preferenze, sebbene non espresse nella domanda, non ho titolo/diritto al completamento), come leggiamo nell’art.12/13 dell’OM 112/2022: L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.

Titolo/diritto al completamento

Per completezza di informazione, evidenziamo che mentre nel comma 10 dell’articolo 12 dell’OM 112/2022 leggiamo di diritto al completamento, nel successivo comma 12 del medesimo articolo 12 leggiamo che l’aspirante conserva titolo al completamento. Si tratta di una differenza non da poco: con l’espressione conserva titolo (e non avente titolo), il completamento può anche non realizzarsi, pur sussistendo le previste condizioni (come avviene talvolta per le supplenze da GI, l’assegnazione delle quali a titolo di completamento spesso non avviene per problematiche di articolazione dell’orario; nel caso in esame, sottolineiamolo, stiamo parlando di supplenze da GaE/GPS); viceversa con l’espressione diritto al completamento, sussistendo le previste condizioni, il completamento deve necessariamente realizzarsi.

Supplenze docenti 2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE]

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