Supplenze docenti: si può accettare da graduatorie di istituto e poi lasciarla per incarico da GPS oppure mantenerla senza sanzione

Il docente, in servizio per una supplenza conferita dalle GI, può lasciarla per accettarne un’altra da GaE o GPS?  Se invece la mantiene, va incontro a sanzioni?

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Vi scrivo in quanto vorrei avere un chiarimento in merito alle Graduatorie di Istituto. Ho ricevuto una convocazione da G.I per una supplenza breve su posto comune, per il quale ho il titolo di insegnamento.
Ad oggi però sulla mia provincia, Monza e Brianza, non è ancora uscita la seconda fase di assegnazione delle supplenze da GPS. Se ho ben inteso però, la nomina da GPS ha la precedenza sulle GI. Sarebbe meglio dunque aspettare la pubblicazione da GPS?

Rispondiamo al nostro lettore che è sempre possibile lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto, per accettarne un’altra da GaE o GPS. Pertanto, in attesa del secondo turno di nomine da GPS, potrebbe accettare la supplenza in questione dalle GI e poi eventualmente lasciarla per la nomina dalle predette graduatorie provinciali.

Evidenziamo che la possibilità di lascare o meno una supplenza, conferita dalle graduatorie di istituto,  si intreccia con le previste sanzioni di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, in particolare la sanziona relativa all’abbandono del servizio: infatti, se lascio una supplenza ma non potrei, sto abbandonando il servizio e sarò soggetto alla previste sanzioni.

Per completezza di informazione, ricordiamo quali sono le sanzioni previste per le supplenze conferite dalle GI, nonché quando è possibile o meno lasciarle.

Sanzioni GI

Queste le sanzioni previste per le supplenze conferite da graduatorie di istituto:

  1. rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, su posto comune (evidenziamo che equivale alla rinuncia esplicita la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario): l’aspirante non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio;
  2. rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, su posto di sostegno (evidenziamo che equivale alla rinuncia esplicita la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario): l‘aspirante specializzato non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.
  3. abbandono del servizio: l’aspirante non potrà ottenere supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. In sostanza, non si potranno ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse (ricordiamo che l’a.s. 2023/24 è l’ultimo anno di vigenza delle predette graduatorie).

Quando si può lasciare supplenza dalle GI

Come leggiamo nell’articolo 14/3 dell’OM 112/2022, l’aspirante in servizio per una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto:

  • può lasciarla per un’altra supplenza conferita da GaE e GPS (indipendente dalla tipologia di contratto: così posso lasciare anche una supplenza su posto interno al 30/06 dalle GI, per accettarne un’altra dalle GPS o dalle GaE, anche se trattasi di spezzone) ;
  • non può lasciarla per un’altra supplenza breve da GI, mentre può lasciarla per un’altra supplenza sempre dalle GI sino al 30/06/ o al 31/08 (se in servizio per una supplenza breve).

A quanto detto, aggiungiamo che l’aspirante in servizio per una supplenza conferita dalle GI, che riceve una proposta di assunzione da GaE e GPS e la rifiuta, essendo in servizio e mentendo la predetta supplenza da GI, non sarà sottoposto alle sanzioni previste per le supplenze da GaE/GPS. Ecco di quali sanzioni si tratta

Conclusioni

In definitiva:

  1. è possibile sempre lasciare una supplenza conferita dalle GI, per accettarne un’altra da GaE o GPS;
  2. se si resta in servizio sulla supplenza conferita dalle GI e non si accetta la supplenza da GaE/GPS, non si andrà incontro alle sanzioni previste per le supplenze conferite dalle predette graduatorie (GaE/GPS);
  3. non è possibile lasciare una supplenza conferita da GaE/GPS per un’altra conferita dalle GI (o anche da altra GaE o GPS).

Come detto sopra, rientrando nel caso di cui al punto 1, il nostro lettore potrà accettare l’eventuale incarico da GPS, pur essendo in servizio per un supplenze conferita dalle GI.

Uno schema riassuntivo

Supplenze docenti 2023, quando è possibile e quando non è possibile lasciare una supplenza per un’altra

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