Supplenze e ruoli 2023, il neoassunto non sa se il posto assegnato sarà su ore di potenziamento. Cosa è previsto

L’Ipotesi di CCNL 2019/21 ha confermato le disposizioni relative all’uso delle ore di potenziamento assegnate alle scuole: possibili anche cattedre miste o impiego a supporto del DS. A chi spetta decidere e come. 

Ipotesi CCNL 2019/21

In data 14 luglio 2023 è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNL 2019/21 tra MIM e organizzazioni sindacali (eccetto la UIL scuola). Si attende adesso la firma definitiva, affinché l’Ipotesi diventi Contratto e le disposizioni in essa presenti diventino vigenti.

La disposizione relativa all’utilizzo dell’orario di insegnamento dei docenti in servizio nella scuola ovvero dei posti di potenziamento assegnati all’istituzione scolastica è stata confermata nell’Ipotesi di contratto, il cui articolo 43 abroga l’articolo 28 del CCNL 2016/18 (ove è stato specificato l’utilizzo dei ore di potenziamento) e l’art. 28 del CCNL 2007.

Orario docenti

L’orario di insegnamento dei docenti, com’è noto, è pari a:

  • 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia;
  • 22 ore settimanali nella scuola primaria, cui aggiungere 2 ore di programmazione;
  • 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Com’è noto, in seguito alle disposizioni di cui alla legge n. 107/2015,  alle ore di insegnamento costituenti posto/cattedra si sono aggiunti i posti di potenziamento dell’offerta formativa che, una volta assegnati alle scuole, confluiscono senza distinzione alcuna nell’organico dell’autonomia della scuola, come si legge nell’annuale nota sugli organici. Spetta poi al dirigente scolastico assegnare i docenti su posti di potenziamento ovvero misti (con ore curriculari e di potenziamento) oppure a supporto delle attività organizzative.

CCNL

Come detto sopra, l’Ipotesi di CCNL 2019/21 conferma le precedenti disposizioni, riunendole in un unico articolo (art. 44).

Così leggiamo nell’Ipotesi e nel CCNL 2016/18:

  • CCNL 2016/18: Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
  • Ipotesi CCNL 2019/21: L’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Dunque:

  • l’orario di insegnamento può essere destinato parzialmente o integralmente ad attività di potenziamento oppure a quelle organizzative;
  • il suddetto utilizzo dell’orario di insegnamento può avvenire dopo aver assicurato la piena copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici;
  • eventuali ore non programmate nel PTOF sono destinate nella scuola primaria e secondaria per la copertura dei colleghi assenti, sino a 10 giorni;
  • le attività di potenziamento comprendono: attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici;
  • le attività organizzative (a sostegno del DS) conprendono: attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica (art.1/83 legge 107/15); attività di supporto nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative (art. 25/5 D.lgs. 165/01).

Così ad esempio, la scuola X ha un posto di potenziamento per la classe di concorso Y. Il docente della classe di concorso Y può svolgere:

  • tutte le ore su potenziamento
  • parte di ore su potenziamento e parte sulla relativa disciplina (ore curriculari)
  • tutte le ore come collaboratore del DS
  • parte di ore come collaboratore del DS e parte di ore sulla relativa disciplina (ore curriculari)

Come detto sopra spetta al dirigente scolastico assegnare i docenti su posto di potenziamento oppure su posto misto (potenziamento/curricolare) ovvero far svolgere loro attività organizzative (a suo supporto) in parte o in tutto.

Assegnazione dirigente

Ai fini della suddetta assegnazione, il dirigente scolastico deve seguire la seguente procedura:

  • il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
  • Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
  • il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni.

Nel testo unico (D.lgs. 297/94), che è precedente alla legge 107/2015, si parla soltanto di classi, ma lo stesso dicasi per l’assegnazione dei docenti su posto di potenziamento. Ricordiamo che l’articolazione dell’orario di lavoro, come anche l’assegnazione alle classi e ai posti, sono oggetto di confronto con la RSU in fase di contrattazione di istituto, proprio perché la competenza è del dirigente scolastico.

Neoassunti in ruolo e supplenze

Alla luce di quanto detto è chiaro che, quando un docente ottiene la nomina in ruolo ovvero per una supplenza, può sapere la classe di concorso/posto, ma non può conoscere se sarà assegnato o meno su potenziamento. Non a caso, nei provvedimento di immissione in ruolo, mobilità o supplenza non si troverà la dicitura posto di potenziamento ma la classe di concorso/posto.

Pertanto, i neoassunti in ruolo a.s. 2023/24 e coloro i quali ottengono una supplenza per il medesimo anno scolastico, sapranno se saranno o meno impiegati su posto di potenziamento soltanto dopo l’assegnazione alle classi effettuata dal dirigente scolastico, secondo quanto detto sopra.

Ipotesi CCNI

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