Il 16 agosto p.v. (ore 14.00) scadono i termini per la presentazione delle domande per l’attribuzione delle supplenze annuali e sino al 30/06 (oltre che per l’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia). Differimento presa di servizio: ecco quando.
Procedura
La procedura per l’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE e GPS è informatizzata e si articola nelle seguenti fasi:
- Gli aspiranti presentano l’istanza indicando le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità.
- Gli Uffici, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.
- Gli Uffici verificano le istanze presentate e con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse. In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
- Gli Uffici comunicano ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell’individuazione.
Gli Uffici scolatici territoriali, inoltre, pubblicano gli esiti dell’individuazione nei rispettivi siti Internet, come leggiamo nell’annuale circolare sulle supplenze: Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze siano pubblicate sul sito istituzionale di ciascun Ufficio.
La conclusione delle operazioni e la relativa pubblicazione/comunicazione degli esiti dovrebbero avvenire in una data antecedente al 1° settembre 2022, indicativamente entro la fine del mese di agosto.
Presa di servizio
Gli aspiranti, che ottengono la supplenza, prendono servizio nella scuola assegnata il 1° settembre 2022, sempre che le operazioni terminino prima della predetta data (come dovrebbe essere).
Qualora, invece, l’assegnazione della supplenza arrivi dopo il 1° settembre (ciò anche in caso di ulteriori disponibilità e quindi di ulteriori turni di nomina), la data della presa di servizio è indicata nella email inviata all’interessato e/o nell’avviso dell’Ufficio scolastico, data dalla quale decorrerà la nomina giuridica ed economica della supplenza.
Per approfondire leggi l’articolo precedentemente linkato
Differimento
E’ possibile differire la presa di servizio? Per quali motivi? La risposta è fornita nell’annuale circolare sulle supplenze a.s. 2022/23, dove leggiamo quanto segue:
E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).
Il differimento della presa di servizio, dunque, è possibile, ricorrendone i previsti motivi, quali ad esempio:
- maternità
- interdizione per gravi complicanze della gestazione
- malattia
- infortunio
Esempio 1: docente deve prendere servizio il primo settembre, ma si trova in malattia sino all’8 settembre; comunica l’assenza a scuola e produce il relativo certificato medico ovvero il numero di protocollo del medesimo (che permette di scaricare il predetto certificato dal sito dell’INPS, cui è inviato dal medico curante); prenderà servizio il 9 settembre.
Esempio 2: docente in maternità (ossia congedo obbligatorio/interdizione); non deve prendere servizio, sebbene il contratto vada firmato [in tal caso, il contratto potrebbe essere inviato alla docente tramite email ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno (se l’assenza si protrae nel tempo – ad esempio nel caso di una docente che deve ancora partorire – il dirigente sostituirà l’insegnante, ricorrendo a supplenti convocati dalle graduatorie di istituto)]; prenderà servizio al termine del predetto congedo.
Decorrenza giuridica ed economica
L’aspirante, che differisce la presa di servizio come sopra indicato, non percepirà la retribuzione sino a quando non prenderà servizio.
Il contratto, infatti, avrà decorrenza giuridica dal primo settembre (se restiamo nell’esempio sopra riportato) o comunque dalla data della nomina e decorrenza economica dalla data di assunzione in servizio.
Quanto detto discende dal testo unico sul pubblico impiego, ossia il DPR n. 3/1957, il cui articolo 9 così dispone:
“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio . Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
N.B.: quanto suddetto sul differimento non riguarda le situazioni di incompatibilità con il pubblico impiego (cui dedicheremo un apposito articolo), incompatibilità che vanno eliminate prima della sottoscrizione del contratto; infatti, il personale individuato per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato (o indeterminato) dall’Ufficio competente deve risultare svincolato da ulteriori rapporti di lavoro.
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, 2022-08-17 08:55:00, Il 16 agosto p.v. (ore 14.00) scadono i termini per la presentazione delle domande per l’attribuzione delle supplenze annuali e sino al 30/06 (oltre che per l’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia). Differimento presa di servizio: ecco quando.
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