Supplenze graduatorie di istituto, quali limiti e criteri per il completamento orario? E possibile frazionare un posto intero?

Le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto sono disciplinate dall’articolo 13 dell’OM n. 112/2022, i cui commi 20 e 21 sono dedicati al completamento orario. Vediamo cos’è previsto.

Premettiamo che il completamento orario non è ancora riconosciuto come un diritto e, infatti, nel citato comma 20 dell’articolo 13 dell’OM 112/2022 leggiamo che l’aspirante conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario … Ciò vuol dire che le istituzioni scolastiche, in caso di problematiche legate all’orario delle lezioni, non devono necessariamente modificarlo per far completare il supplente.

Ai sensi dei summenzionati commi 20 e 21, il completamento avviene secondo i seguenti criteri e limiti:

– l’aspirante deve aver ottenuto la supplenza ad orario non intero, in assenza di posti interi (viceversa non ha titolo al completamento);

– si ha titolo al completamento, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo;

– il completamento:

  1. è possibile nell’ambito di una sola provincia;
  2. è possibile sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (25 ore scuola dell’infanzia; 22 ore+2 scuola primaria; 18 ore scuola secondaria);
  3. entro il limite orario suddetto, è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo;
  4. per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse;
  5. può realizzarsi nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità [l’espressione “sedi scolastiche” è stata utilizzata probabilmente per rendere esplicito che il completamento non può avvenire in più di tre sedi anche se appartenenti alla medesima autonomia scolastica (che, com’è noto, può avere più sedi anche in comuni diversi), come conferma l’altro limite di massimo due comuni.];
  6. può realizzarsi anche tra scuole statali e non, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Riguardo al punto 3 sopra riportato, precisiamo che il completamento d’orario può avvenire esclusivamente tra:

  • supplenza scuola dell’infanzia + supplenza scuola dell’infanzia
  • supplenza scuola primaria + supplenza scuola primaria
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di primo grado
  • supplenza scuola secondaria di secondo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Con la presente vorrei avere delle delucidazioni sulla presente situazione: al momento della presa di servizio presso un Istituto Comprensivo della provincia X, ho accettato 15 ore su 18 per motivi personali (supplenza da GI). Attualmente mi è stato proposto un completamento orario di 9 ore in un altro Istituto Comprensivo, sempre della provincia X, mi è possibile accettare o purtroppo no? 

Come detto sopra, conservano titolo al completamento orario gli aspiranti cui è attribuita una supplenza ad orario non intero, in assenza di posti interi. Il suo era un posto intero ma, per motivi personali, Lei ha accettato soltanto 15 ore, conseguentemente, per il corrente anno scolastico, non conserva più titolo al completamento orario. Per completezza di informazione, evidenziamo che la scuola in cui ha ottenuto la supplenza, nel frazionare il posto per farle accettare 15 ore, non ha rispettato pienamente quanto previsto nell’OM 112/22, nelle cui premesse leggiamo quanto segue:

RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20 [dedicato al completamento da GI], che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari 

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