Supplenze, i contratti da Graduatorie di istituto sono fino al 30 giugno o solo fino allultimo giorno di scuola? Chiarimenti

Supplenze anno scolastico 2023/24 da graduatorie di istituto: quali sono le tipologie possibili di contratto? Quando si può lasciare una supplenza per un’altra?

Un nostro lettore chiede

In merito ai contratti di assunzione da Graduatoria di Istituto, la normativa prevede un limite temporale del contratto? Ed in particolare, l’assunzione da Graduatoria di Istituto fino alla fine dell’anno scolastico è una circostanza prevista dalla normativa, oppure rappresenterebbe un’irregolarità nella modalità di assunzione?

Fermo restando l’ambiguità della richiesta, crediamo che le scuole rispettino la normativa, sulla quale non vi è invece margine di errore.

L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 individua le seguenti tipologie di supplenza

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

La tipologia a) e b) sono le supplenze rispettivamente al 31 agosto e 30 giugno, assegnate prioritariamente da GaE e GPS. In caso di GaE e GPS esaurite, le stesse saranno attribuite scorrendo le graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità e in caso di quelle viciniori.

La tipologia c) individua esclusivamente le supplenze “brevi”, la cui durata è legata alla tipologia di assenza del titolare e il cui contratto può arrivare al massimo fino all’ultimo giorno di lezione, data stabilita a livello locale dal calendario regionale.

Vi è poi un’altra tipologia di contratto, su posto resosi vacante dopo il 31 dicembre. IN questo caso il termine ultimo del contratto, pur trattandosi di posto vacante, sarà l’ultimo giorno di lezione con eventuale proroga per scrutini ed esami.

SINTESI 

I contratti stipulati da Graduatorie di istituto hanno come data ultima

  • il 31 agosto /30 giugno qualora si tratti di posti che non è stato possibile attribuire da GaE e GPS
  • la data effettiva di conclusione dell’esigenza di servizio nel caso di supplenza temporanea, e in ogni caso max ultimo giorno di lezione stabilito a livello regionale
  • ultimo giorno di lezione se il posto si rende vacante per l’intero anno scolastico ma dopo il 31 dicembre

Quando spetta la proroga o la conferma di una supplenza temporanea

Cosa sono proroga e conferma e quali sanzioni sono previste per un’eventuale rinuncia. Leggi tutto

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/supplenze-i-contratti-da-graduatorie-di-istituto-sono-fino-al-30-giugno-o-solo-fino-allultimo-giorno-di-scuola-chiarimenti/, Chiedilo a Lalla,supplenze, https://www.orizzontescuola.it/feed/, redazione,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version