Supplenze: incarico fino all'8 giugno (ultimo giorno di lezione) si può lasciare per uno fino al 30 giugno – Orizzonte Scuola Notizie

Scuole ancora alle prese con l’assegnazione di cattedre intere al 30 giugno /31 agosto 2024. Spesso si tratta di classi di concorso in cui gli aspiranti sono “introvabili” per cui è necessario ricorrere all’appello nazionale. Ma bisogna anche prendere atto che si è a metà novembre e ci sono degli studenti ai quali bisogna assicurare il diritto allo studio.

Un nostro lettore ha già una supplenza di  2(due!) ore fino all’08 giugno 2024, accettata da graduatoria di istituto ad ottobre.

Adesso si pone il problema del completamento. All’inizio di novembre riceve una convocazione per 18 ore fino al 30 giugno 2024 e dà la propria disponibilità ma non riceve risposta.

Adesso riceve nuovamente la stessa proposta di supplenza. Evidentemente il collega che aveva accettato ha dovuto rinunciare e gli studenti sono ancora senza l’insegnante.

Nella convocazione si legge: numero di ore settimanali: 18 ore non frazionabili ai sensi dell O.M. 112/2022 di cui alle premesse

Il collega chiede

  • posso accettare solo una parte delle ore?
  • è possibile modificare l’orario di una delle due scuole?

Impossibile frazionare la cattedra intera

Purtroppo la prima risposta deve essere negativa. La scuola ha scritto correttamente nella proposta. Le ore sono non frazionabili. Infatti nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 è indicato

“RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari.  Precisiamo che il riferimento per le GI è l’articolo 13/20 citato nel testo dell’OM riportato.”

Questo è uno dei punti che i sindacati chiedono di modificare nel prossimo Regolamento delle supplenze, ma al momento esiste questo divieto.

La modifica degli orari a metà novembre

Siamo a metà novembre, quasi in tutte le scuole si lavora a pieno ritmo con l’orario definitivo, sono stati strutturati progetti, interventi esterni, visite didattiche. Una programmazione complessa, che comporta uno sforzo notevole soprattutto perché tanti docenti lavorano in più scuole e bisogna armonizzare l’orario di ciascuno con le esigenze scolastiche.

In questo caso la nostra risposta non sarebbe negativa a priori.

E tuttavia la soluzione alla problematica del collega a nostro parere è diversa

Lasciare una supplenza breve per una al 30 giugno

La supplenza già accettata fino all’8 giugno è una supplenza temporanea, assegnata dal Dirigente Scolastico scorrendo le graduatorie di istituto, con termine legato alle esigenze della sostituzione. In questo caso si tratta dell’ultimo giorno di lezione, stabilito dal calendario regionale.

L’OM n. 112 all’art. 14 comma 3 afferma “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).”

Quindi supplenza temporanea può essere abbandonata senza sanzioni per prendere servizio sulla supplenza conferita fino al 30 giugno 2024.

Supplenze docenti 2023/2024: schema PUNTEGGI per servizio specifico/non specifico. Si assegnano ancora incarichi [LO SPECIALE]

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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