Supplenze per docenti e ATA di ruolo con art. 36 e art. 59: chi può accettarle e chi no

Scheda a cura della segreteria nazionale UIL Scuola sugli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/24 per il personale docente e ATA già di ruolo. Come è cambiata la normativa.

Personale docente

1. Il docente neoassunto in ruolo da GAE/concorso per l’a.s. 2023/24 non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato

Pertanto, il docente neoimmesso in ruolo a tempo indeterminato che deve svolgere l’anno di formazione e prova non può accettare incarichi a tempo determinato al 31/8 o 30/6 ai sensi dell’art. 36 CCNL/2007 (al momento in vigore) per l’a.s. 2023/24 (Decreto ministeriale 138 del 13 luglio 2023 art. 3 comma 3).

2. Il docente immesso in ruolo in anni scolastici precedenti al 2023/24 può accettare nomine a tempo determinato al 31/8 o 30/6 ai sensi dell’art 36 CCNL/2007 (al momento in vigore) sia su cattedra intera che su spezzone orario, ma SOLO per classi di concorso o ordine di scuola diverso rispetto a quello di attuale titolarità.

Uno dei dubbi più frequenti è relativo alla supplenza per diversa tipologia di posto rispetto a quello di titolarità, per cui è utile sottolineare che, al momento:

– i docenti di ruolo su posto di sostegno potranno accettare supplenze su posto comune esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità.

– i docenti di ruolo su posto comune potranno accettare supplenze su posto di sostegno esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità.

Per essere più chiari, mentre è per esempio possibile per il docente titolare di scuola della infanzia accettare una supplenza per la scuola primaria posto comune o di sostegno (e ovviamente altro ordine di scuola), non è invece possibile accettare una supplenza, sempre su infanzia, per posto di sostegno (risulta infatti essere lo stesso grado di scuola anche se diversa tipologia di posto).

Attenzione: Ciò è importante da sottolineare oltre che per le ordinarie supplenze, soprattutto nei casi di nomine ai fini della procedura straordinaria finalizzata all’ immissione in ruolo da GPS I fascia Sostegno: in un caso del genere, infatti, il docente di ruolo della scuola della infanzia non poteva configurare nella graduatoria infanzia su posto di sostegno e ottenere una nomina finalizzata al ruolo.

Qualora ciò sia avvenuto, oltre ad esserci stato un errore da parte dell’ATP in sede di inserimento nelle GPS sostegno infanzia, il docente all’atto dell’assunzione in servizio potrà vedersi annullare la nomina.

2) Personale ATA

Il personale ATA, anche neo immesso in ruolo per l’a.s. 2023/24, può accettare supplenze al 31/8 o al 30/6 sia come docente che per altro profilo ATA su cattedra/posto intero o su spezzone orario.

Per cui, per esempio, il personale ATA di ruolo che ha ottenuto un incarico GPS I fascia Sostegno finalizzata al ruolo potrà richiedere l’art 59 CCNL/2007 in quanto trattasi di supplenza a tutti gli effetti.

Ovviamente ciò vale per qualsiasi altra supplenza al 31/8 o 30/6.

Ricordiamo che

Docenti di ruolo che devono svolgere anno di prova, no supplenze anche se assunti prima del 2023/24

Chi non può accettare la nomina può ritirare la domanda entro la data indicata dal singolo Ufficio scolastico

Supplenze GaE e GPS 2023: il ritiro della domanda si effettua via mail. Avvisi degli Uffici scolastici con le date di scadenza [AGGIORNATO]

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