Una docente supplente ha un contratto da ottobre al 23 dicembre 2022; la titolare rientra giorno 24 dicembre ad attività didattiche sospese e successivamente invia per giorno 9 gennaio 2023 assenza per 104 e dal 10 del mese corrente nuovamente un certificato medico per un mese. La proroga del contratto avviene in automatico per via della continuità didattica o la scuola é costretta a convocare da GPS? L’insegnante precaria avrà retribuito il periodo corrispondente alle vacanze?
Premessa – Normativa – Supplenze
L’ O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina l’intera materia relativa al conferimento delle supplenze. Successivamente il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha emanato le “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2022/23″. Dell’argomento, si trova ampio riscontro anche nel CCNL 2007. Vedremo successivamente in quali articoli.
SUPPLENZE – Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022
SUPPLENZE – Nota ministeriale 29 luglio 2022
Supplenza temporanea prorogata al supplente in caso di ulteriore assenza del titolare
Articolo 13, comma 11 dell’ordinanza ministeriale SUPPLENZE – 6 maggio 2022:
“Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”
Articolo 13, comma 12 dell’ordinanza ministeriale SUPPLENZE – 6 maggio 2022:
“Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”
Titolare rientra durante la sospensione natalizia delle attività didattiche per poi assentarsi nuovamente da gennaio in poi. Il supplente ottiene proroga del contratto per continuità? E le vacanze gli vengono retribuite?
Si, in base all’art. 13 comma 12 sopra citato, il supplente ottiene, senza che ci sia dunque alcuna convocazione da GPS, la proroga del contratto per Continuità; quest’ultimo decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. In concreto a partire dal 9 gennaio 2023 (o 7 gennaio per quelle scuole che non hanno avuto sospensione). Naturalmente il supplente non avrà riconosciuto il periodo delle sospensione delle lezioni come contratto e come pagamento.
L’ARAN, qualche anno fa, chiarì tale dinamica riguardante il rientro del docente titolare in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche:
“[…] la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti. Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, il docente titolare dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio.”
Quindi questo assunto ci fa comprendere che nel momento in cui il Docente titolare – mai rientrato in servizio da un punto di vista didattico, quindi in classe con gli alunni – manifesti la volontà di riprendere servizio, tramite PEC o fisicamente in segreteria e nei giorni non festivi o liberi dall’insegnamento, il periodo di malattia si intende interrotto.