Supplenze, qual è la sanzione se ottengo un lavoro in altro settore e rinuncio ad un contratto breve?

Supplenze anno scolastico 2022/23: i “giochi” sono quasi fatti. Alcuni uffici Scolastici hanno chiuso per alcune classi di concorso, passando il tutto nelle mani dei Dirigenti Scolastici che dovranno scorrere le graduatorie, altri sono al settimo – ottavo turno di algoritmo. Ma indubbiamente ci saranno aspiranti inseriti in GPS che non avranno un incarico al 31 agosto o 30 giugno, magari pur avendolo già avuto negli anni precedenti. Ma potrebbero ricevere supplenze dalle graduatorie di istituto, anche brevi.

Una nostra lettrice ci chiede

Ho un punteggio di ***in seconda fascia ed al momento sono ferma non avendo ricevuto nessuna supplenza.  Temo di stare ferma e non lavorare, ma allo stesso tempo se cercassi altro lavoro, e poi dovessi essere chiamata anche solo per una settimana, rischio di essere depennata rinunciando ad una supplenza breve. 

Vorrei sapere se è proprio così? Potrei essere depennata se cercando altro lavoro, rinuncio ad una supplenza breve non conveniente? 

La ricerca di un altro lavoro e la rinuncia alla supplenza breve

Naturalmente, non sapendo quali potrebbero essere le proposte di supplenze che la collega potrebbe ricevere o addirittura se ne riceverà, non possiamo certo sconsigliare la ricerca di un altro lavoro.

Ci occupiamo invece di quali sono le conseguenze della rinuncia alla supplenza temporanea

Rinuncia e mancata presa di servizio 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 – lettera a), dell’OM n. 112/2022, agli aspiranti che rinuncino ad una proposta contrattuale ovvero alla sua proroga o conferma o, ancora, che non rispondano alla convocazione entro i previsti termini ovvero non prendano servizio dopo l’accettazione, sono inflitte le sanzioni di seguito riportate:

  • la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;
  • la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Le suddette sanzioni:

  • si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
  • riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano anche nel caso di mancata presa di servizio dopo l’accettazione ovvero in caso di mancata risposta alla convocazione entro i previsti termini.

Abbandono servizio

Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 – lettera b), dell’OM n. 112/2022, gli aspiranti che abbandonano il servizio sono soggetti alla seguente sanzione:

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Quindi la collega rinunciando alla supplenza in quella scuola perde la possibilità di essere ancora chiamata in quella scuola per la classe di concorso di interesse ed eventualmente per il posto di sostegno.

La collega potrebbe dire “poco importa”, tuttavia il discorso va sempre rapportato a quanto una supplenza temporanea possa essere conveniente. Invitiamo l’aspirante docente a riflettere su due aspetti

  • il punteggio. Pochi giorni di supplenza per volta potrebbero fare un anno intero di punteggio, o essere utili per arrivare a tre anni di servizio
  • le eventuali proroghe, non prospettate alla prima convocazione. A volte la supplenza iniziale è breve ma poi, di proroga in proroga, si prolunga

Comprendiamo esattamente lo stato d’animo della collega, tuttavia nel caso di una convocazione la invitiamo anche a riflettere e se riesce anche ad informarsi su che tipo di supplenza potrebbe prospettarsi.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

Supplenze docenti da graduatorie di istituto: proroga, rinunce e sanzioni [LO SPECIALE]

, 2022-10-21 07:10:00, Supplenze anno scolastico 2022/23: i “giochi” sono quasi fatti. Alcuni uffici Scolastici hanno chiuso per alcune classi di concorso, passando il tutto nelle mani dei Dirigenti Scolastici che dovranno scorrere le graduatorie, altri sono al settimo – ottavo turno di algoritmo. Ma indubbiamente ci saranno aspiranti inseriti in GPS che non avranno un incarico al 31 agosto o 30 giugno, magari pur avendolo già avuto negli anni precedenti. Ma potrebbero ricevere supplenze dalle graduatorie di istituto, anche brevi.
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