Supplenze, si assumono docenti della secondaria per incarichi alla primaria ma laureandi in Scienze della formazione primaria restano fuori dalle GPS

Supplenze docenti: non è una contraddizione che chi studia per formarsi nel settore specifico abbia un percorso precluso per due anni – la validità delle graduatorie costituite per il biennio 2022/24 – e invece si debbano reclutare insegnanti dalle graduatorie della scuola secondaria, anche in barba al divieto di inviare le MAD per chi è già inserito?

Non abbiamo idea di quanto sia estesa la problematica ma quasi giornalmente riceviamo e mail di docenti della scuola secondaria chiamati a svolgere supplenza per la primaria, a volte per posto comune molto più spesso per posto di sostegno.

Fermo restando che la polemica non riguarda gli insegnanti della secondaria che in questo modo riescono ad avere un contratto e i benefici economici e ai fini pensionistici che ne derivano né tantomeno la qualità dell’insegnamento ma un ragionamento va fatto:

se il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria LM85bis è il corso deputato alla formazione degli insegnanti per la scuola di infanzia e primaria e questo percorso dura cinque anni, evidentemente il titolo per insegnare in questo grado di scuola è un titolo che comprende una preparazione ampia, articolata, specialistica, di settore. Abilità e competenza che il docente “improvvisato” deve necessariamente inventarsi.

E lo si può fare quando si ha già il contratto e ogni giorno si entra nelle classi con studenti dai cinque anni e mezzo agli undici?

I titoli di accesso alle GPS infanzia e primaria

Per la prima fascia

  • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all’insegnamento);
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento).

Per la seconda fascia

  • studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

Purtroppo la seconda fascia GPS, pur essendo aperta ai laureandi non è ancora intesa come una possibilità concreta di inserimento nel mondo del lavoro e viene aggiornata solo con cadenza biennale, al pari delle altre classi di concorso, pur essendoci più richiesta di supplenze.

E così spesso si trovano in cattedra i docenti della secondaria, che non possono neanche far valere il punteggio di servizio.

Il punteggio

Un chiarimento è già stato dato dal Ministero con la nota del 22 luglio 2020

“il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;

3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria”

E dunque è chiaro che se ho svolto servizio nella scuola primaria con laurea in Giurisprudenza e al prossimo aggiornamento delle GPS non ho titolo per inserirmi nella scuola primaria, non posso far valere quel servizio.

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