Terremoto Napoli, a Pozzuli attività didattiche sospese fino a revoca. A Napoli controlli agli edifici scolastici

Terremo di magnitudo 4.2 ai campi Flegrei che ha scosso gli abitanti campani durante la notte. In via precauzionale a Pozzuoli sono state sospese le attività didattiche. A Napoli si controllano di edifici.

Il terremoto di di magnitudo 4.2 “è stato il maggiore degli ultimi 40 anni” ed “è avvenuto durante uno sciame cominciato ieri mattina alle 5, caratterizzato da 60 eventi di intensità inferiore”: lo ha detto Mauro Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

In via precauzionale, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha firmato un’ordinanza che stabilisce la sospensione delle attività didattiche per tutta la giornata nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nel comune.

Con il provvedimento il primo cittadino ha ordinato ai dirigenti scolastici di chiudere i propri istituti e permettere l’accesso del personale tecnico del Comune per accertare l’eventuale presenza di danni alle strutture provocate dalla scossa.

Nella città di Napoli, verifiche sono in corso da parte della task force della manutenzione scolastica presso gli edifici sedi di scuole comunali.

Differenza fra sospensione attività didattiche e chiusura degli istituti scolastici

Sottolineiamo che il sindaco di Pozzuoli ha disposto la sospensione dell’attività didattica e non la chiusura delle scuole.

La sospensione delle attività scolastiche può essere causata da eventi straordinari, simile alla sospensione delle attività durante le vacanze di Natale o Pasqua. In questo caso, solo il personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) è tenuto a recarsi a scuola, mentre gli allievi e i docenti non sono obbligati ad esserci. Se i docenti devono svolgere attività previste dal piano annuale, come ad esempio collegi docenti o consigli di classe, possono farlo. In ogni caso, il Dirigente scolastico ha la facoltà di rimandare tali attività e di preavvisare i docenti coinvolti.

Se il personale ATA non può raggiungere la scuola, deve giustificare la propria assenza attraverso i permessi previsti dal contratto, come ferie retribuite.

In caso di chiusura della scuola a causa di eventi gravi, come nevicate o alluvioni, o per interventi di manutenzione straordinaria che impediscono l’accesso ai locali, la comunità scolastica viene interessata. Le assenze in questo caso sono legittimate e non richiedono giustificazioni o decurtazioni economiche.

Il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligatoria e l’articolo 1256 del Codice civile stabilisce che l’obbligazione cessa quando, per cause non imputabili al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo dell’adempimento.

I giorni di chiusura della scuola a causa di forza maggiore sono considerati servizio effettivamente prestato, poiché il dipendente non è in grado di prestare la propria attività a causa di cause esterne decise dai Sindaci o dai Prefetti. Questi giorni di chiusura sono utili a qualsiasi titolo, come ad esempio i 180 giorni per l’anno di prova o la proroga/conferma di una supplenza.

In generale, i giorni di lezione persi a causa di forza maggiore non vanno recuperati e l’anno scolastico è valido anche se non si raggiungono i 200 giorni di lezione.

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