TFA sostegno VIII ciclo, anno di servizio in corso sarà valido per le tre annualità che daranno laccesso diretto al corso?

TFA sostegno VIII ciclo, siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della modifica alla legge 79/22 in cui si era stabilito che i docenti con tre annualità di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque potessero avere accesso diretto al corso, fino al 31 dicembre 2024. Ma occorreva essere in possesso sia di titolo di studio valido che di abilitazione, una previsione che limita la possibilità e non si sposa con l’obiettivo di avere quanti più docenti formati, dal momento che sempre più spesso le nomine avvengono senza titolo.

La modifica dovrebbe essere contenuta nel decreto PA approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 6 aprile, ancora non pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Ne avevamo parlato in questo articolo

TFA sostegno VIII ciclo, accesso senza selezione per docenti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque. BOZZA decreto PA

nel quale però abbiamo messo in evidenza che anche dopo la correzione relativa al possesso dell’abilitazione per ottenere l’esonero dalle prove di accesso, ci sono altri punti da chiarire

  1. il servizio (tre anni negli ultimi cinque) può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni); la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa (pertanto sembra che si possa partecipare per un grado di istruzione ed aver svolto servizio su sostegno anche su altri gradi; aspettiamo comunque che il Ministero fornisca le dovute indicazioni);
  2. l’accesso potrebbe essere limitato, ossia un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione

A questi punti si aggiunge il quesito di un nostro lettore

Nelle tre annualità sarà possibile considerare l’anno scolastico in corso, il 2022/23?

A nostro parere sì, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa per far sì che l’anno scolastico sia “annualità”

articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Quindi al momento, relativamente all’anno scolastico 2022/23, potranno considerarla annualità svolta solo coloro che hanno già raggiunto alla data di presentazione della domanda, i 180 giorni di servizio.

Va precisato: il bando dell’VIII ciclo TFA sostegno afferisce all’anno accademico 2022/23 anche se, concretamente si svolgerà nell’anno scolastico 2023/24.

A nostro parere il conteggio dei 5 anni di servizio utili potrebbe partire dal 2022/23 e andare a ritroso, come già accaduto per analoghi concorsi che hanno avuto questo requisito. Ma per avere conferma si attende il bando.

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I requisiti di accesso ordinari

Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU)

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

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