TFA sostegno VIII ciclo, entro quale data bisogna aver conseguito i 24 CFU? Necessari anche per chi accede con i tre anni di servizio?

Tra i requisiti d’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno nella scuola secondaria vi è quello costituito da laurea più 24 CFU/CFA per la scuola secondaria di primo e secondo grado? Entro quando devono essere stati conseguiti i 24 CFU? Anche chi è esonerato dalla preselettiva deve avere i 24 CFU? I dubbi dei nostri lettori.

Attivato l’VIII ciclo TFA sostegno

Il Ministero ha pubblicato il dm n. 694 del 30 maggio 2023 con cui attiva l’VIII ciclo TFA sostegno. Per quanto riguarda i requisiti il rimando è il seguente “Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.”

Requisiti d’accesso

Dunque i requisiti d’accesso al TFA sostegno sono sempre indicati nel DM n. 92/2019, il cui articolo 3, comma 1, dedica la lettera “a.” alla scuola dell’infanzia/primaria e la lettera “b.” alla scuola secondaria, in base alle quali:

– possono accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

– possono accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione.

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

TFA sostegno VIII ciclo 2023: requisiti di accesso e corso di preparazione, con simulatore per la preselettiva. 100 euro, offerta in scadenza

Scuola secondaria: entro quale data laurea + 24 CFU

I requisiti di accesso devono essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. Per “laurea” si intende il titolo completo di eventuali CFU per l’accesso alla classe di concorso, cioè coerente per l’insegnamento in base a quanto disposto dal DPR 19/2016 e dm 259/2017.

Vediamo cosa dice il dm 92/2019 per i requisiti.

Il dm 92/2019 invero, rinvia – come norma primaria per i requisiti – all’articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. 59/2017 che è stato recentemente modificato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.

In base alla lettera a) del citato comma 1, possono accedere ai percorsi specializzazione gli aspiranti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, mentre in base al comma 2 coloro i quali sono in possesso di laura più 24 CFU/CFA. Tale ultimo requisito, in seguito alle modifiche introdotte dal DL 36/2022, non è più previsto, se non per la fase transitoria (sino al 31/12/2024), durante la quale è possibile partecipare al concorso per accedere ai ruoli della scuola secondaria con laurea più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

La data del 31 ottobre 2022 è stata infatti posta come termine ultimo per l’acquisizione dei 24 CFU utili per la partecipazione ai concorsi (per la verità ancora non avviati).

La data del 31 ottobre 2022 è da assumersi come limite anche per la partecipazione alle prove del TFA sostegno?

Il decreto non dice nulla in proposito. Tuttavia bisogna sottolineare che da ottobre ad oggi si saranno laureati migliaia di aspiranti in possesso dei 24 CFU conseguiti nel corso di laurea anche dopo il 31 ottobre 2022. Non bisognerebbe prenderli in considerazione? Ci sembrerebbe francamente una limitazione eccessiva, per cui consigliamo agli aspiranti con i 24 CFU conseguiti dopo il 31 ottobre 2022 di richiedere info all’Università, che avrà l’onere di valutare il titolo.

Al momento solo il sindacato Gilda ha sollevato la questione

“Per esempio – spiega Patrizia Giovannini – Non si capisce se chi ha conseguito i 24 CFU dopo il 31 ottobre del 2022 (termine ultimo fissato dalla legge Bianchi), possa partecipare alle prove. Il decreto avrebbe dovuto chiarire questo aspetto, ci aspettiamo un intervento correttivo da parte del Ministero se non altro nell’ambito della definizione dei singoli bandi universitari”.

Docenti con tre anni di servizio devono essere in possesso dei 24 CFU di accesso?

In questo caso la nostra risposta propende per il sì, poiché non può esserci una differenziazione nel titolo di accesso tra chi sostiene la preselettiva e chi ne è esonerato in virtù dei tre anni di servizio su posto sostegno.

Il dubbio nasce perchè la legge parla di “titolo idoneo all’insegnamento”. Nel caso dovrà essere il Ministero a chiarire anche questo aspetto.

È possibile autocertificare il possesso degli esami utili per i 24 CFU se non sono stati certificati ufficialmente entro il 31 ottobre?

I 24 CFU non possono essere autocertificati. Deve essere infatti un ateneo a stabilire in base a precise tabelle se i CFU conseguiti in altre carriere sono validi ai fini dei 24 CFU richiesti dal dm 616/2017.  Si consiglia di contattare il proprio ateneo per verificare se è possibile riconoscere CFU pregressi. È necessario far aprire una carriera universitaria in cui vengono riconosciuti tutti i CFU, senza la necessità di sostenere ulteriori esami.

Una volta ottenuta la certificazione, sarà possibile autocertificare di essere in possesso dei 24 CFU, ma perchè esiste un documento dell’Università che lo attesta.

Risposte a quesiti

La risposta ad alcuni quesiti durante il question time con Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica.

TFA Sostegno VIII ciclo: posti e riserva del 35%, requisiti, esonero dalle preselettiva e percorso abbreviato [LO SPECIALE Aggiornato]

La consulenza 

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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