TFA sostegno VIII ciclo, requisiti per infanzia, primaria, secondaria, ITP. Accesso senza selezione ancora da definire

Il DL n. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022, oltre a ridefinire il sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, prevede una fase transitoria per l’accesso al TFA specializzazione per l’acquisizione del titolo per le attività didattiche di sostegno sino al 31 dicembre 2024. Vediamo cos’è previsto: esonero prove d’accesso e requisiti.

Test d’accesso

L’accesso ai corsi di specializzazione su sostegno, ai sensi del DM n. 92/2019, avviene in seguito al superamento delle seguenti prove:

  1. test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi); Leggi chi non sostiene il test preselettivo
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche (la prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30);
  3. prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30).

Chi non sostiene le prove d’accesso

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • hanno sospeso il percorso;
  • non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
  • hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
  • hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

Chi non sostiene le prove d’accesso sino al 31/12/2024

Alla succitata normativa “ordinaria” si è aggiunta la disposizione transitoria di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), ove leggiamo:

Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Sino al 31 dicembre 2024, dunque, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno (quindi senza sostenere le prove d’accesso) gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. 

Precisiamo che:

  1. la misura è rivolta sia ai docenti precari che a quelli assunti a tempo indeterminato (presso le scuole statali);
  2. gli interessati devono essere in possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento, quindi per la classe di concorso/posto, cui dà accesso il titolo di studio e/o l’abilitazione; su questo punto vedi Precari con 3 anni di servizio accedono direttamente al Tfa sostegno, Pittoni (Lega) precisa: “Non serve l’abilitazione”
  3. il servizio (tre anni negli ultimi cinque) può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni); la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa (pertanto sembra che si possa partecipare per un grado di istruzione ed aver svolto servizio su sostegno anche su altri gradi; aspettiamo comunque che il Ministero fornisca le dovute indicazioni);
  4. l’accesso sarà limitato, nel senso che vi sarà un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione, che sarà definito da un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministero dell’Istruzione;
  5. i corsi si svolgeranno in presenza; una parte del corso, relativo ad attività diverse da quelle laboratoriali e di tirocinio, potrà essere svolto in modalità telematica in misura non superiore al 20% del totale.

Requisiti d’accesso ordinari

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU)

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

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Conclusioni

In definitiva, possiamo affermare quanto segue:

  1. sino al 31/12/2024 accedono direttamente (quindi senza svolgere le prove d’accesso) ai percorsi di TFA sostegno i docenti di ruolo e non con tre anni di servizio negli ultimi cinque, in possesso dell’abilitazione e (dovrebbe essere “o” quindi su questo punto si attendono ulteriori chiarimenti)  del titolo di studio valido per l’insegnamento. In ogni caso il numero di posti sarà limitato, quindi non è possibile sapere adesso se si rientrerà o meno nella norma
  2. sempre sino al 31/12/2024 (e, naturalmente, anche successivamente alla fase transitoria) restano vigenti i sopra riportati requisiti d’accesso “ordinari” e l’esonero dai test d’accesso dei docenti ammessi in soprannumero (vedi paragrafo “Chi non sostiene le prove d’accesso”);
  3. sino all’a.s. 2024/25, il requisito per gli ITP è il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso;
  4. successivamente all’a.s. 2024/25, i requisiti d’accesso per i docenti ITP saranno l’abilitazione per la specifica classe di concorso oppure laurea (o diploma AFAM di di primo livello, ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU (o, in alternativa ai 24 CFU, abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione;
  5. dal 1° gennaio 2025 termina la fase transitoria, per cui non è più previsto quanto riportato nel punto 1 sopra riportato.

DL 36/22 convertito in legge n. 79/2022

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