La normativa italiana dà agli studenti e alle rispettive famiglie l’eventualità di ripensare le scelte scolastiche effettuate, permettendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si fossero modificate. In modo particolare, per quanto attiene all’obbligo di istruzione, recita che “la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (…) assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi” (Decreto 22 Agosto 2007, n. 139 recante ”Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
La giusta esigenza di differenziare i percorsi di istruzione superiore (licei, tecnici, professionali e della formazione professionale) non dovrebbe ostacolare né intralciare il possibile movimento dello studente tra l’uno e l’altro, quando lo studente in questione avverta come inadeguata la scelta operata precedentemente, ovvero quando scopra la maggiore personale disposizione per un diverso percorso formativo, in qualunque momento di esso. Dovrebbe inoltre essere particolarmente agevolato ogni tentativo di rientro nel sistema di istruzione/formazione, dopo che lo studente, per varie ragioni, lo abbia abbandonato nell’arco della sua vita. È necessario difatti marginalizzare le varie forme di abbandono scolastico. Ogni istituto, dunque, fissa le sue modalità per assicurare questo diritto, nei limiti della normativa vigente e in applicazione di essa.
I passaggi da e verso un istituto
Il regolamento per i passaggi da e verso un istituto scolastico si occupa dell’intera gamma di possibilità consentite di spostamento dell’alunno da una scuola all’altra, nelle varie forme che può assumere e secondo le procedure previste dall’ordinamento vigente, definendo altresì modalità e scadenze coerenti con le necessità organizzative dell’Istituto stesso. Ricordarle a ridosso delle iscrizioni è non solo utile ma addirittura indispensabile. Ci serviremo, nello specifico, non solo dell’ottimo regolamento in uso nell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Luigi Einaudi” di Bassano del Grappa, guidato con spiccate qualità gestionali e organizzative dal dirigente scolastico professoressa Laura Biancato, ma anche delle indispensabili e utilissime indicazioni riassuntive che alleghiamo e che rappresentano un vero unicum in tal senso.
II cambio di scuola: trasferimento in un’altra scuola dello stesso indirizzo, nello stesso anno di corso
Il trasferimento verso l’Istituto viene accettato normalmente (salvo organizzazioni diverse):
- qualora vi sia la disponibilità di posti nella classe richiesta. Il limite di studenti per classe è fissato, da normativa, a 27 (25, se nella classe è presente uno studente con disabilità). Può verificarsi l’indisponibilità dei posti e la non accettazione dell’iscrizione;
- preferibilmente durante l’estate e comunque durante il corso dell’anno scolastico, ma non oltre il primo periodo(trimestre o quadrimestre) a meno che non vi siano ragioni di trasferimento di residenza. La formalizzazione del passaggio può essere disposta dopo gli esami di “riparazione” del debito, se l’esito dell’anno precedente fosse con giudizio sospeso e materie insufficienti; comunque la richiesta deve essere presentata all’Einaudi nel termine di cui sopra.
I vincoli
Il trasferimento da e per l’Istituto Scolastico – si legge nel brillante regolamento deve sottostare ai seguenti vincoli:
- deve essere concesso il nulla-osta dalla scuola di partenza (sempre dovuto, se richiesto da chi esercita la potestà genitoriale)
- la richiesta di nulla osta deve essere firmata da tutti gli esercenti la potestà genitoriale;
- si deve verificare la disponibilità all’accettazione da parte della scuola di accoglienza;
- si deve comparare con la scuola che accoglie il programma svolto per eventuali recuperi (con la relativa analisi da parte del consiglio di classe).
Precedenze ed eccezioni
Il trasferimento per motivi di cambio di residenza è agevolato, previo accertamento della disponibilità dei posti nella classe prevista (vincolo della seconda Lingua Straniera). Per gli iscritti alla classe prima dell’anno scolastico successivo,la facoltà di cambiare scelta è subordinata alla conclusione delle operazioni per l’assegnazione dell’organico. Sicché, la richiesta di nulla osta, nell’arco di tempo che va dalla chiusura delle iscrizioni all’anno successivo alla determinazione delle classi e dell’organico (indicativamente nel mese di giugno), può non essere considerata dal dirigente scolastico prima del termine di cui sopra.
Idoneità o recupero della classe già frequentata (ma non superata)
Idoneità o recupero della classe già frequentata (ma non superata) ovvero passaggio ad indirizzi diversi attraverso esami di idoneità.
Tipologie di richiesta:
- lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso, può sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata;
- lo studente che volesse recuperare l’anno o gli anni persi a seguito di non promozione: in tale caso non si tratta di abbreviazione del corso di studi, ma di effettivo recupero. Ad esempio: lo studente che ha frequentato la classe seconda e ottenga la promozione alla classe terza, può presentarsi agli esami di idoneità alla quarta solo nel caso che siano trascorsi 3 o più anni dal conseguimento del diploma di terza media).
- lo studente che usufruisce di istruzione parentale e che deve annualmente sostenere le prove.
Come richiedere di accedere all’idoneità ad una classe
Come richiedere di accedere all’idoneità ad una classe dell’Istituto? Mediante domanda da presentare al dirigente scolastico. Dopo di che:
- Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente, il dirigente scolastico o un suo delegato per: analizzare la motivazione; esaminare le condizioni effettive di ammissibilità, sulla base degli elementi ricavatianche dalla documentazione fornita dal richiedente;
- informare sulle modalità del passaggio;
- informare sulle prove da sostenere;
- consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia.
Prove di idoneità
Le prove d’esame saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del giudizio (indicativamente fine agosto-inizio settembre). Si può richiedere alla scuola di provenienza il nulla-osta solo dopo aver superato l’esame di idoneità o l’esame integrativo. Nel caso in cui l’esame integrativo (o colloquio per gli alunni che accedano alla classe prima o seconda), o l’esame di idoneità abbiano esito negativo, la commissione d’esame, in base all’esito delle prove, può deliberare l’ammissione alla classe precedente a quella richiesta.
Lo studente diciottenne (compiuti prima della data degli esami) ha facoltà di sostenere esami di idoneità a qualunque classe della scuola superiore, gli studenti di età inferiore possono sostenere esami di idoneità per la sola classe ulteriore a quella alla quale sono stati promossi (“salto” di un solo anno).
Lo studente respinto (per esempio tra prima e seconda, oppure tra seconda e terza, o tra terza e quarta) può recuperare con l’esame di idoneità la classe (e solo una) alla quale non è stato ammesso.
Indicazioni riassuntive su passaggi di indirizzo ed esami integrativi
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