Orizzontescuola.it – Tre giorni di permesso retribuito ai supplenti docenti e ATA, Aran: sono riconosciuti anche se si è fruito precedentemente di quelli non retribuiti redazione

L’art. 35, comma 12 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 espressamente prevede il diritto del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5 (insegnanti di religione) a fruire di tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

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