Un contratto sportivo è ancora compatibile con la Naspi?

Con il Contratto di Collaborazione si può percepire la Naspi? I redditi vanno dichiarati all’Inps?

I Co.Co.Co sono contratti di lavoro tra  committente e prestatore  che si caratterizza dall’obbligo di svolgere una prestazione lavorativa in modo prevalentemente autonomo  e continuativo sotto il coordinamento del committente.  Ma se si percepisce la Naspi (indennità mensile di disoccupazione), c’è rischio di perderla firmando questo tipo di contratto? Analizziamo il caso di un nostro lettore che ci scrive:  

Sono un docente precario da alcuni anni. Lavoro inoltre come istruttore sportivo sia nel calcio sia nei centri estivi. Secondo normativa i vecchi rimborsi sportivi erano compatibili con la Naspi che ho sempre percepito dalla scadenza del mio contratto al 30 giugno. A breve la mia società sportiva, per potermi pagare vista la nuova legge dovrà farmi un contratto Co.Co.Co. Sportivo, ora vista la novità di questo tipo di contratto, ne l’INPS, ne il mio sindacato sono riusciti a dirmi se questa nuova tipologia di contratti è compatibile con la Naspi. Un amico commercialista sportivo dice che lo è solo se i compensi sono ricevuti sono inferiori ai 4000€. 

I Co.co.co. sono compatibili con la Naspi?

Chi si trova in uno stato di disoccupazione può svolgere dei lavori di tipo occasionale, senza perdere di fatto l’indennità di disoccupazione fornita dalla Naspi. Infatti, la Naspi è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, d’impresa o parasubordinata da cui derivi un reddito fino a 4.800,00 euro annui. In questo caso. In caso di lavoro dipendente, invece, il limite è leggermente più alto. Nei casi in cui mentre si percepisce l’indennità si svolga anche attività lavorativa (nei limiti previsti) si è sottoposti a una riduzione dell’indennità di disoccupazione pari all’80% del compenso percepito.

Fino a luglio 2023 il contratto di lavoro sportivo consentiva la piena cumulabilità con la Naspi e non era neanche necessario comunicare all’Inps lo svolgimento di tale attività lavorativa. Ma da luglio 2023 è entrate in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede di assumere con contratti di lavoro Co.co.co i collaboratori versando, al tempo stesso, i contributi alla Gestione Separata Inps (due terzi a carico del datore di lavoro, un terzo a carico del lavoratore).

Secondo normativa l’iscrizione alla GS consente  lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, per tale ragione occorre dichiarare il reddito, seppure pari a zero. Anche qualora non sussistano più da molto tempo contratti di collaborazione, deve comunque essere obbligatoriamente dichiarato il reddito presunto, anche se pari a zero, perché l’iscrizione alla Gestione Separata non si può cancellare e non cessa alla cessazione dell’attività lavorativa. L’iscrizione è verificabile accedendo all’estratto conto di Gestione Separata.

La dichiarazione dei redditi presunti è obbligatoria ogni anno di percezione dell’indennità, pena la decadenza della NASpI;

I beneficiari della Naspi devono informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività dichiarando il reddito annuo che prevede di conseguire. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso d’esenzione dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, il beneficiario della Naspi è tenuto a presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa, entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se non presenta l’autodichiarazione, il beneficiario è tenuto a restituire la Naspi percepita dall’inizio dell’attività lavorativa.

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