Utilizzazioni docenti 2023, su posto di sostegno anche per i docenti curricolari non perdenti posto. E i neoassunti?

Il docente immesso in ruolo nell’a.s. 2023/24 può partecipare alle operazioni di mobilità annuale, le cui domande vanno presentate entro il prossimo 5 luglio. Utilizzazione su sostegno docenti curricolari non perdenti posto.

CCNI 19/22

In seguito all’intesa MIM-OO.SS. del 13 giugno 2023, è stato prorogato, anche per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2023/24, il CCNI 2019/22 e sono state fornite alcune importanti precisazioni, come quella relativa ai docenti assunti nell’a.s. 2022/23 da GPS sostegno prima fascia e concorso straordinario bis, che possono anch’essi presentare domanda di assegnazione (in modalità cartacea), purché abbiano superato l’anno di prova.

In virtù dell’intesa e delle precisazioni ministeriali, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata da tutti i docenti di ruolo (a.s. 2022/23 e precedenti) ed anche da quelli assunti da GPS sostegno prima fascia e concorso straordinario bis: i primi presentano l’istanza tramite Istanze Online, i secondi in modalità cartacea. La data di presentazione delle istanze è la medesima per tutti gli interessati: entro il 5 luglio 2023.

Quanto alle domande di utilizzazione, queste possono essere presentate soltanto dai docenti già assunti in ruolo, mentre sono esclusi i docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis.

Utilizzazione: chi può chiederla

La domanda di utilizzazione può essere presentata da:

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

Utilizzazione su sostegno

Come sopra riportato, dunque, anche i docenti titolari su posto comune, non in soprannumero o esubero ovvero non appartenenti a classi di concorso/posti in esubero, possono presentare domanda di utilizzazione su sostegno, alle condizioni di seguito indicate:

  1. si deve essere in possesso del titolo di specializzazione su sostegno;
  2. la domanda può essere presentata per il solo grado di titolarità.

Evidenziamo che le operazioni suddette, ossia utilizzazione dei docenti curricolari non perdenti posto su posto di sostegno, sono disposte soltanto dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno pari al numero dei docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni predette, ossia per l’a.s. 2023/24.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono un idonea all’ultimo concorso posto comune scuola primaria. In ruolo per scorrimento di febbraio 2023 giuridicamente ma economicamente da settembre 2023. Posso chiedere utilizzo su sostegno scuola primaria? Nella sede di titolarità o anche in altre sedi? Per esempio sezioni ospedaliere o carcerarie? Come posso muovermi?

Considerato quanto detto sopra e che il CCNI non pone nessun vincolo se non quelli sopra riportati, rispondiamo affermativamente alla nostra lettrice: sì, può presentare domanda di utilizzazione provinciale  su sostegno, fermo restando che sia specializzata. La domanda può essere presentata per il solo grado di istruzione di titolarità, ossia per la scuola primaria, richiedendo sia la scuola di titolarità che eventuali altre preferenze in ambito provinciale. Nell’istanza, infine, la lettrice può esprimere di voler concorrere anche per le sezioni ospedaliere e carcerarie.

Per completezza di informazione, sebbene la lettrice non lo chieda, ricordiamo che la stessa dovrebbe svolgere l’anno di prova (a meno che sia stata assunta nuovamente nel grado di istruzione di interesse – la primaria – relativamente al quale aveva già superato il periodo di prova). Al riguardo, evidenziamo che il DM n. 226/2022, non riprendendo le disposizioni di cui ai commi 4-5-6 dell’art. 3 del DM 850/2015, non contempla la possibilità di svolgere il predetto periodo su una tipologia di posto diversa da quella di titolarità (come nel caso della lettrice, qualora dovesse ottenere l’utilizzazione su posto di sostegno), come indicato anche dall’USR Piemonte nella nota n. 17229 del 24/11/2022. Tra i casi in cui non si può svolgere l’anno di prova, il predetto USR annovera proprio l’utilizzazione su altra tipologia di posto.

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