Vincolo quinquennale sul sostegno: decorrenza e conclusione, come si calcola

Il vincolo quinquennale per gli insegnanti di sostegno è regolato dal contratto sulla mobilità. Analizziamo i criteri per il suo “calcolo”

Una lettrice ci scrive:

Sono docente di sostegno alle medie a tempo indeterminato. Ho superato l’anno di prova nel 2021/2022, ma ho contratto con decorrenza giuridica non economica dall’anno 2020/21, anno in cui ho svolto supplenza sul sostegno con contratto fino al 31 agosto. Chiedo cortesemente se il vincolo quinquennale su sostegno decorre dal 2020/21 o dal 2021/22.

Il vincolo quinquennale sul sostegno obbliga i docenti titolari su questa tipologia di posto a rimanere sul sostegno per un quinquennio.
Questi docenti, quindi, potranno partecipare alla mobilità su posto comune soltanto dopo aver effettuato 5 anni di servizio continuativo sul sostegno, tipologia di posto dove sono titolari

Vincolo quinquennale, disposizioni normative

Le disposizioni normative sono inserite nel CCNI sulla mobilità, dove, nell’art.23 comma 7, si stabilisce quanto segue:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) del presente contratto.
Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma [….]”

Tale vincolo interessa, chiaramente, non soltanto i docenti trasferiti da posto comune a sostegno, ma anche i docenti immessi in ruolo sul sostegno

Il docente che supera il quinquennio potrà partecipare alla mobilità sia sul sostegno che per posto comune. Sarà possibile, quindi, possedendo i requisiti necessari e in assenza di altri vincoli, presentare domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo

Il docente che è ancora nel quinquennio potrà, invece, partecipare alla mobilità soltanto per posti sul sostegno fino a conclusione del quinquennio

Il vincolo quinquennale può essere ripetuto

Il docente che ha superato il vincolo quinquennale non è esonerato da ulteriori vincoli di questa tipologia, in quanto il vincolo sul sostegno non è una tantum , ma può essere ripetuto più volte nel corso della carriera scolastica.

Un docente che dopo aver superato il quinquennio ottiene trasferimento su materia e dopo qualche anno chiede e ottiene di nuovo mobilità sul sostegno è tenuto a superare un nuovo vincolo quinquennale

Lo stesso discorso vale per il passaggio di ruolo sempre sul sostegno, in seguito al quale il computo del quinquennio ricomincia, come stabilito nel comma 11 del succitato art.23:
“[…] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio […]”

Come si calcola il quinquennio

Il computo del quinquennio decorre dall’anno scolastico del trasferimento o dell’immissione in ruolo sul sostegno.

Come chiarisce il comma 8, il computo del quinquennio include anche l’eventuale anno di decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto.

Nel quinquennio, inoltre, è calcolato anche l’anno scolastico in corso.

Conclusioni

La nostra lettrice immessa in ruolo sul sostegno nell’a.s. 2021/22, con decorrenza giuridica 2020/21, risulta aver svolto sul sostegno 3 anni compreso l’anno in corso, in quanto il suo vincolo decorre dal 2020/21

Ai fini del vincolo quinquennale, dovrà ancora svolgere 2 anni sul sostegno (2023/24 e 2024/25) e potrà partecipare alla mobilità su materia nel 2024/25 (5° anno sul sostegno) per il 2025/26

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